Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV08880
Documento 22/07/2004 DELIBERAZIONE
Fonte AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Tipo Documento DELIBERAZIONE
Numero 129
Data 22/07/2004
Riferimento del 27/08/2004
Note G.U. N. 201 - S.O.
Allegati
Titolo INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 MARZO 2004, N. 40/04, IN MATERIA DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
Testo L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 luglio 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04); Considerato che: con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento); al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti: per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1. ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1. aprile 2005; per gli impianti modificati e riattivati, dal 1. ottobre 2005; per gli impianti in servizio, dal 1. ottobre 2006; sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas (prot. n. 15394 del 2 luglio 2004 e prot. 15395 del 2 luglio 2004), Assogas (prot.
n. 14487 del 21 giugno 2004) e Assogasliquidi (prot. n. 15393 del 2 luglio 2004), le quali hanno evidenziato l'esigenza di semplificare la disciplina introdotta dal regolamento e di differirne l'avvio, proponendo in particolare di: a) differire al 1. ottobre 2005 l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi, motivando tale richiesta con la necessità di tempi adeguati per l'aggiornamento dei sistemi informativi e per l'adeguamento delle procedure aziendali; b) semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato, eliminando la distinzione tra subentri entro i trenta giorni dalla data di sospensione della fornitura ed oltre i trenta giorni da tale data; tale richiesta è stata motivata sia con la necessità di evitare svantaggi per i venditori subentranti sia con l'opportunità di uniformare le procedure di accertamento con le altre tipologie di impianti di utenza; c) consentire la possibilità per i distributori, soprattutto di piccole dimensioni, di avvalersi, tramite apposito collegamento, in alternativa al proprio sito internet, di altro sito nel quale ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 11, comma 11.6, in forma centralizzata; d) escludere dal campo di applicazione della deliberazione n. 40/04 gli impianti di utenza con portata termica maggiore di 116 kW, motivando tale richiesta con il fatto che tali impianti di utenza sono già soggetti a controlli da parte dei Vigili del fuoco; è pervenuta segnalazione da parte del Comitato Italiano Gas (prot. n. 16044 del 12 luglio 2004), il quale ha evidenziato l'esigenza di modificare l'allegato D alla deliberazione n. 40/04, proponendo in particolare di eliminare il riferimento alle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti dell'impianto di utenza in assenza di norme tecniche applicabili, motivando tale richiesta con il fatto che i casi particolari di assenza di norme tecniche applicabili devono essere trattati specificatamente, mediante appositi pareri da parte degli enti all'uopo preposti; a seguito di approfondimenti con le principali associazioni di categoria degli installatori, è stata evidenziata l'opportunità di eliminare dagli allegati B e D il riferimento alla regola d'arte, motivando tale richiesta con il fatto che ciò non può essere dichiarato dall'installatore poiché la regola d'arte prevede anche l'esecuzione delle prove di sicurezza e di funzionalità delle apparecchiature che l'installatore non ha ancora eseguito al momento della sottoscrizione degli allegati B e D; Ritenuto che sia necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi fissato dalla deliberazione n. 40/04 alla data del 1. ottobre 2004: consentire ai distributori l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 11.6, mediante il collegamento del proprio sito internet ad altro sito, differendo altresì la pubblicazione di tali informazioni per quei distributori che avviino gli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi in data successiva al 1. novembre 2004, al fine di contenere i costi di tale pubblicazione soprattutto per gli esercenti di piccole dimensioni; modificare il comma 16.5, lettera b), e gli allegati B e D della deliberazione n. 40/04 al fine di evitare da una parte comportamenti non adeguati per i casi di assenza di norme applicabili e, dall'altra, il rilascio di dichiarazioni da parte degli installatori non pienamente rispondenti al loro operato; semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato anche al fine di eliminare dal regolamento disposizioni che possano ostacolare lo sviluppo della concorrenza nella vendita di gas; non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera a), in quanto: il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della deliberazione n. 40/04 e l'avvio degli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi, superiore all'anno tenendo conto di quanto previsto dall'art. 18 della deliberazione n. 40/04, è maggiore del tempo massimo richiesto dai soggetti che hanno inviato osservazioni scritte al documento di consultazione dell'Autorità 13 giugno 2002 intitolato "Regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: documento di consultazione); il tempo di cui al precedente punto è ritenuto congruo per l'adeguamento di procedure aziendali e sistemi informativi tali da consentire la piena attuazione della deliberazione n. 40/04, anche tenuto conto delle semplificazioni introdotte dalla medesima deliberazione n. 40/04 rispetto al documento di consultazione quali, ad esempio, l'eliminazione della previsione per i distributori di effettuare accertamenti con sopralluogo; non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera d), in quanto i Vigili del fuoco, su richiesta di parere da parte degli uffici dell'Autorità, hanno evidenziato con nota della Direzione centrale (prot. n. 3845 dell'11 febbraio 2004) come l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi o la presentazione della dichiarazione di inizio attività rilevano ai soli fini antincendio; Delibera di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04: a) al comma 11.6: (i) le parole "Entro il 30 settembre 2004 il distributore pubblica nel proprio sito internet," sono sostituite dalle parole "Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno trenta giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti, in caso di avvio successivo al 1. novembre 2004, il distributore rende disponibili nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito,"; (ii) le parole "c) il recapito del distributore" sono sostituite dalle parole "c) il recapito"; b) al comma 14.8 le parole "a) attribuisce all'accertamento un esito negativo" sono sostituite dalle parole "a) registra l'esito negativo della verifica effettuata dal comune sull'impianto di utenza"; c) al comma 19.1, lettera b), le parole "morosità, delle riattivazioni effettuate entro i trenta giorni solari successivi alla data di sospensione della fornitura e delle riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;" sono sostituite dalle parole "morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;"; d) l'art. 20 è sostituito dal seguente articolo: "Art. 20 (Modifica di impianti di utenza). - 20.1 Il cliente finale che ha fatto effettuare sull'impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'art. 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza: a) nel caso in cui l'impianto di utenza sia in servizio: (i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati; (ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte; b) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas: (i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati; (ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte; c) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b)."; e) all'art. 21, i commi 21.2 e 21.3 sono sostituiti dai seguenti commi: "21.2 Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.
21.3 Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore: a) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas; b) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui: (i) notifica l'esito negativo dell'accertamento; (ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti; (iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente."; f) il comma 23.3 è sostituito dal seguente comma: "23.3 Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato."; g) il comma 25.1 è sostituito dal seguente comma: "25.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente titolo."; h) al comma 27.2 le parole "(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990," sono sostituite dalle parole "(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990, completa di tutti gli allegati,"; i) nell'allegato B le parole "Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, avendo in particolare" sono sostituite dalle parole "Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo"; j) nell'allegato D: (i) le parole "Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, avendo in particolare" sono sostituite dalle parole "Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo"; (ii) le parole "seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): ................................... e, in loro assenza o carenza, le istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti l'impianto" sono sostituite dalle parole "seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): ...............;"; di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione; di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 e degli allegati A, B, C, D e E come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 (Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04) Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas TITOLO I Disposizioni generali.
1. Definizioni.
1.1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) "accertamento" è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità; b) "accertatore" è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento; c) "anno di riferimento" è l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti; d) "anno termico" è il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo; e) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481 del 1995;) f) "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio; g) "distributore" è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas; h) "impianto di distribuzione" è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più distributori; i) "impianto di utenza" è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; j) "impianto di utenza in servizio" è l'impianto di utenza con fornitura di gas attiva; k) "impianto di utenza modificato" è l'impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991;) l) "impianto di utenza nuovo" è l'impianto di utenza di nuova installazione; m) "impianto di utenza riattivato" è l'impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione; n) "impianto interno" è l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura; o) "installatore" è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza; p) "nuovo allaccio" è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna; non comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 16.6; q) "periodo di avviamento" è l'intervallo di tempo compreso tra la data di attivazione dell'alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo; r) "periodo di gestione" è il numero di mesi dell'anno di riferimento nei quali il distributore ha gestito l'impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di quindici giorni solari è considerata pari ad un mese di gestione; s) "periodo di subentro" è l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il subentro stesso; t) "punto di consegna" è il punto di confine tra l'impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale; u) "stato dell'impianto di utenza" è lo stato dell'impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas; ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati: (i) impianti di utenza nuovi; (ii) impianti di utenza modificati o riattivati; (iii) impianti di utenza in servizio; v) "terzo responsabile" è, ai sensi dell'art. 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario dell'impianto ad assumerne la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; w) "tipologia di impianto di utenza" è la tipologia dell'impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie: (i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW; (ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW; (iii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW; x) "venditore" è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas; y) "verifica" è l'insieme delle attività effettuate dal comune per verificare con sopralluogo che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
2. Adempimento degli obblighi di accertamento.
2.1. Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
2.2. L'accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento: a) richiesta ed attestazione di cui agli allegati A e B, complete di tutti gli allegati; b) richiesta ed attestazione di cui agli allegati C e D, complete di tutti gli allegati; c) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46 del 1990) completa di tutti gli allegati obbligatori per legge; d) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'UNI che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 26.
Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'art. 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) per l'attivazione della fornitura per come modificati dall'art. 30.
2.3. L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.
2.4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro trenta giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'art. 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.
3. Requisiti tecnico-professionali degli accertatori.
3.1. Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa: a) personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'art. 3, lettere a) o b), della legge n. 46 del 1990; b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal D.M. 6 aprile 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Informazione agli ordini e collegi professionali.
4.1. Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà informazione agli ordini e ai collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.
5. Criteri di incompatibilità per gli accertatori.
5.1. L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni: a) esserne stato il progettista; b) esserne stato l'installatore; c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti; d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti.
5.2. L'accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sui quale effettua l'accertamento.
5.3. Nel caso in cui il distributore si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b).
5.4. L'accertatore fino a quando opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.
5.5. Il distributore che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l'ordine o il collegio professionale di appartenenza.
6. Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti.
6.1. Le informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dal distributore e, su loro richiesta, dagli enti pubblici competenti a svolgere attività di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento.
7. Norme tecniche.
7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche emanate dall'UNI, Ente nazionale di unificazione, e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano.
7.2. Il CIG, Comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza precisando altresì i casi nei quali è obbligatoria la predisposizione del progetto.
8. Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento.
8.1. Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento: a) € 40,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW; b) € 50,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW; c) € 60,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
8.2. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.
8.3. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applica il titolo IV, per ogni accertamento che risulti impedito per il mancato invio da parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario comprensivo di ogni costo pari a € 15,00.
8.4. Con successivo provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi unitari di cui ai comma 8.1 e 8.3, l'Autorità definisce le modalità di copertura, mediante le tariffe di distribuzione, dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21 e il titolo IV nonché dei contributi di cui all'art. 14 versati ai comuni che ne abbiano fatta richiesta.
8.5. Il distributore corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
8.6. I costi di cui ai commi 8.2 e 8.4 sono riconosciuti al distributore rispettivamente a condizione che: a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3; b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato: (i) la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2; (ii) la notifica al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3; 8.7. Il distributore addebita al venditore l'importo di € 30,00 per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.
8.8. All'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attività di distribuzione l'Autorità valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.
9. Obblighi generali di registrazione del distributore.
9.1. Il distributore predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati relativi agli accertamenti.
OMISSIS.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it