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Rif. DV08858
Documento 09/09/2004 DOCUMENTO
Fonte CNI
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 09/09/2004
Riferimento
Note
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Titolo ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA BOZZA DI STATUTO PER LE FEDERAZIONI
Testo ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA BOZZA DI STATUTO PERLE FEDERAZIONI

Art. 1 - Costituzione

Gli Ordini degli ingegneri della Regione ..., con il presente atto, istituiscono la Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Regione ... .

Art. 2 - Finalità

Ferma restando l’autonomia e le competenze dei singoli Ordini provinciali, la Federazione degli ordini svolge, limitatamente al territorio regionale, una funzione di coordinamento degli Ordini della Regione e di rappresentanza degli stessi presso le istituzioni ed organismi regionali.

La Federazione agisce in sintonia con le linee d’azione della Categoria a livello nazionale e d’intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 3 - Organi, Uffici, Sede

Gli Organi della Federazione sono:

1) l’Assemblea;

2) il Consiglio;

3) il Presidente.

Il Consiglio istituisce gli Uffici di Segreteria, Vice Presidenza e di Tesoreria; a capo degli stessi vengono nominati un Segretario, un Vice Presidente ed un Tesoriere scelti tra i componenti del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni. Al Vicepresidente il Presidente può delegare totalmente o parzialmente le proprie funzioni.

Il Segretario provvede alla stesura e conservazione dei verbali e collabora con il Presidente per l’attuazione dei deliberati consiliari.

Il Tesoriere svolge le funzioni inerenti la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, nonché, in via generale, tutte le funzioni inerenti la gestione contabile della Federazione.

La sede della Federazione è fissata presso l’Ordine della provincia capoluogo regionale salvo diversa delibera dell’Assemblea.

Ar. 4 - L’Assemblea

L’Assemblea della federazione è composta dai membri dei Consigli degli Ordini provinciali della Regione in carica e svolge le seguenti funzioni:

1) elegge il proprio Presidente (nei casi di cui al succ. art. 6 punto a) e punto b));

2) approva le modifiche al presente Statuto;

3) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo adottato dal Consiglio;

4) approva il piano di riparto delle quote annuali contributive dovute da ciascun Ordine.

Ogni Federazione regolamenta autonomamente la ripartizione delle spese fra gli Ordini aderenti.

Art. 5 - Convocazione e deliberazione dell’Assemblea

Il Presidente (della Federazione o dell’Assemblea come definito dal successivo art. 6) convoca l’Assemblea, in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4 nonché, in seduta straordinaria tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità e ne facciano richiesta motivata rispettivamente:

1) almeno 1/4 dei membri dell’assemblea della Federazione;

2) il Consiglio della Federazione.

La convocazione deve essere comunicata, almeno nei 5 giorni anteriori la data d3ella prima seduta, ad ogni singolo membro mediante lettera raccomandata o telefax e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono validamente acquisite con la maggioranza relativa dei voti e, in prima convocazione ad almeno tre giorni dalla prima, quale che sia il numero dei membri presenti.

Art. 6 - il Presidente dell’Assemblea

Ogni Federazione regolamenta (anche in base al numero di ordini ad essa appartenenti) la Presidenza dell’Assemblea.

A titolo di esempio si riportano le seguenti possibilità:

a) Il Presidente della Federazione (Presidente del Consiglio della federazione) presiede l’Assemblea.

b) Periodicamente, ad esempio ogni due anni,l’ Assemblea elegge, fra i membri che siano Presidenti dei rispettivi Consigli degli Ordini consociati, il proprio Presidente.

c) Ad ogni riunione l’Assemblea elegge il proprio Presidente (in questo caso la successiva attività di cui al punto 1) è svolta dal Presidente del Consiglio della Federazione).

Il Presidente dell’Assemblea:

1) convoca l’Assemblea nei termini e con le modalità di cui all’art. 5 del presente Statuto e verifica la sua regolare costituzione;

2) regola la discussione dettandone i tempi e le modalità;

3) redige e conserva, anche avvalendosi di un Segretario all’uopo incaricato e nominato fra i membri dell’Assemblea, i verbali delle sedute dell’Assemblea medesima;

4) verifica la regolarità delle decisioni deliberate dall’Assemblea.

Art. 7 - Il Consiglio. Funzioni

Il Consiglio è l’organo esecutivo della Federazione.

1) approva il proprio programma annuale di azione;

2) attua le deliberazioni dell’Assemblea;

3) rappresenta gli Ordini provinciali con la Regione per la quale si propone quale Organo di consultazione diretta;

4) partecipa ai procedimenti amministrativi e legislativi regionali che interessano la categoria degli ingegneri assumendo iniziative e proponendo soluzioni in merito alle questioni che riguardano la professione;

5) presta, in favore degli Ordini provinciali associati attività di consulenza su qualsiasi questione inerente l’esercizio dell’attività professionale di ingegnere in campo regionale;

6) designa, su richiesta di istituzioni ed enti regionali, i membri ingegneri per commissioni e comitati di carattere regionale;

7) promuove e coordina iniziative mirate all’aggiornamento professionale ed all’istruzione permanente;

8) istituisce commissioni consultive e di studio;

9) pone in essere tutte le iniziative occorrenti in ambito regionale per tutela della categoria degli ingegneri;

10) cura i rapporti con le altre Federazioni regionali;

11) mantiene il raccordo con il CNI in un’ottica di uniformità nazionale delle linee di azione della categoria;

12) predispone il piano delle quote associative sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, punto 4) del presente Statuto;

Come già evidenziato in calce all’art. 4 punto 4 ogni Federazione regolamenta autonomamente la ripartizione delle spese fra gli Ordini aderenti

13) predispone ed adotta il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo della Federazione.

Art. 8 - Il Consiglio, Composizione, incompatibilità convocazione e deliberazioni

Il Consiglio viene rinnovato ogni due anni.

Ogni Consiglio dell’Ordine provinciale provvede ad eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio della Federazione, scegliendo fra i professionisti appartenenti alla propria circoscrizione.

Ogni Ordine può in qualsiasi momento provvedere alla sostituzione dei suoi Consiglieri.

Incompatibilità

Ogni Federazione regolamenta autonomamente un proprio regime di incompatibilità eventualmente con le cariche di Consigliere dell’Ordine e di Consigliere Nazionale.

Composizione del Consiglio

Ogni Federazione regolamenta autonomamente la composizione del proprio Consiglio. A titolo esemplificativo si elencano alcune formule di possibile composizione:

1- Il Consiglio è costituito da un numero uguale di rappresentanti 8ad esempio due) per ogni ordine.

2- Il Consiglio è costituito dai soli presidenti degli ordini.

3- Ciascun ordine elegge la propria rappresentanza in seno al Consiglio in proporzione al numero di iscritti ad esempio con una formula del tipo seguente o con altre formule che ciascuna Federazione riterrà di adottare.

a) un Consigliere di Federazione se il numero dei suoi iscritti all’Albo è inferiore al 33% degli iscritti della Regione;

b) due Consiglieri di Federazione se il numero degli iscritti all’albo è pari o superiore al 33% ed inferiore al 66% degli iscritti alla Regione;

c) tre Consiglieri di Federazione se il numero degli iscritti all’Albo è pari o superiore al 66% degli iscritti alla Regione.

Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza e/o temporaneo impedimento, il VicePresidente, convoca il Consiglio:

1) ogni (bimestre - trimestre - quadrimestre) dell’anno;

2) qualora ne facciano richiesta almeno 1/4 dei Consiglieri;

3) ogni qual volta lo ritenga opportuno e/o necessario.

Deliberazioni

Il Consiglio può deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Validità delle deliberazioni:

Ciascuna Federazione con propria regolamentazione deciderà (in base anche alla composizione del Consiglio) se le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa ovvero all’unanimità.

Le convocazioni debbono avvenire con le modalità di cui all’art. 5, secondo comma, del presente Statuto.

Il Consigliere più anziano convoca e presiede il Consiglio per la nomina del Presidente.

Art. 9 - Il Presidente della Federazione

Elezioni del Presidente.

Ciascuna Federazione può regolamentare autonomamente l’elezione del Presidente del Consiglio (ad esempio anche a rotazione fra i vari Ordini della regione) e le possibilità di rieleggibilità

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

1) è il presidente della Federazione e la rappresentanza all’esterno;

2) convoca e presiede il Consiglio;

3) pone in essere tutto quanto necessario per l’attuazione delle delibere del Consiglio;

4) convoca e preside l’Assemblea (ne caso di cui all’art. 4 punto a))

Art. 10 - Durata

La Federazione ha durata fino al ........


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