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Rif. DV08267
Documento 03/06/2003 NOTA
Fonte AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 03/06/2003
Riferimento Protocollo Mittente n. 31380/03/SEGR Protocollo CNI n. 10367 del 12/06/2003
Note
Allegati
Titolo MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO DI CONTABILITA'
Testo In esito a quanto richiesto con nota del 26 marzo 2003, si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 29 maggio 2003 h approvato le seguenti osservazioni.

Deve preliminarmente rilevarsi che l'utilizzo di programmi di contabilità computerizzati è prevista per tutti i documenti contabili, atteso che, ai sensi dell'art. 155, comma 4, del regolamento generale, in tema di "accertamento e registrazione dei lavori", "la contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono".
La disposizione richiamata sembra proiettata, dunque, verso un'applicazione generale ai documenti di contabilità, non prevedendo limitazioni o deroghe espresse in ordine ad taluni di essi.
Peraltro, né le norme del regolamento generale che disciplinano la tenuta del registro de quo (artt. 163 e segg.), né le norme generali per la tenuta della contabilità (artt. 183 e segg.) sembrano escludere l'utilizzo di programmi informatizzati per la tenuta del registro di contabilità.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, sembrerebbe ammissibile l'utilizzo di simili programmi anche per la gestione di quest'ultimo.
Rimane, tuttavia, l'obbligo del rispetto delle formalità prescritte dal D.P.R. 554/99, come pure indicato nel citato art. 155, comma 4, dello stesso regolamento.
In particolare, l'art. 163 reg., in tema di "forma del registro di contabilità", stabilisce che le pagine del registro de quo devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, mentre l'art. 183, comma 2, stabilisce che il registro di contabilità deve essere firmato sul frontespizio da responsabile del procedimento.

Infine, in ordine all'obbligo di bollatura, come riformato dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383, si rappresenta che l'art. 8 della medesima, ha riconosciuto la competenza dell'Ufficio del Registro delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio, in rodine alla numerazione ed alla bollatura del registro di contabilità; tale competenza è stata, peraltro, confermata dall'Unioncamere.
La relativa richiesta, deve essere inoltrata con le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Industria del 27 ottobre 1998 n. 3450/C, pubblicata sul supplemento ordinario n. 191 alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 16/11/1998.
Inoltre, in ordine a quanto disposto dalla suddetta legge 383/2001 e relativa circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001, si rappresenta che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate /Direzione Centrale normativa e contenzioso - con risoluzione n. 97/E del 27/03/02, ha disposto che "sono soggetti all'imposta in caso d'uso, nella misura di euro 10,33 (art. 32 della Tariffa), per ogni esemplare dell'atto, documento o altro scritto e per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine o del relativo estratto, i seguenti documenti: giornale dei lavori, libretto delle misure, lista settimanale, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, certificato per il pagamento di rate, conto finale dei lavori e relativa relazione".
Alla luce della suddetta Risoluzione, pertanto, si ritiene che il registro di contabilità, è soggetto all'imposta di bollo di euro 10,33, come sopra illustrato.

Dalle considerazioni svolte, pertanto, sembrerebbe ammissibile l'utilizzo di programmi informatizzati per la tenuta del registro di contabilità, con l'obbligo, tuttavia, del rispetto delle formalità prescritte dal D.P.R. 554/99, ed opponendo sul medesimo l'imposta di bollo, come stabilito con risoluzione n. 97/E del 27/03/02 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate/Direzione Centrale normativa e contenzioso.


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