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Rif. DV07064
Documento 10/04/2001 PROTOCOLLO DI INTESA
Fonte AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento PROTOCOLLO DI INTESA
Numero
Data 10/04/2001
Riferimento del 10/04/2001 Protocollo CNI n. 1216 del 18/04/2001
Note
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAVORI PUBBLICI - APPALTI - PROTOCOLLO DI INTESA TRA AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E CNI
Testo Visto l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994 , n. 109 e successive modificazioni, che in particolare:

· al comma 1, istituisce l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge stessa, nella materia dei lavori pubblici anche di interesse regionale;

· al comma 4 , attribuisce all'Autorità la funzione di vigilanza sull'osservanza delle normative, nazionali e comunitarie, affinché sia assicurata l'efficienza e l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici.


Premesso

· Che la funzione di vigilanza dell'Autorità viene attuata anche mediante l'esercizio della funzione di regolazione atta a tradurre i criteri, mutuati dall'esperienza, in regole a valenza giuridica al fine di curare l'interesse pubblico generale e garantire il rispetto della legislazione vigente;

· che detta funzione si esplica mediante strumenti diversificati (atti di regolazione, determinazioni ed indicazioni operative) in relazione alle caratteristiche specifiche delle questioni poste all'attenzione dell'Autorità dai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici.

Considerato

· Che l'autorità si pone come punto di riferimento nel settore dei lavori pubblici, perché destinataria di informazioni e segnalazioni e, al tempo stesso, promotrice di attività per il coordinamento delle diverse iniziative al fine d i una corretta applicazione della normativa di settore;

· Che il Consiglio Nazìonale degli Ingegneri, nell'ambito della propria funzione rappresentativa degli interessi di settore, svolge costante attività di supporto e diffusione delle informazioni concernenti la professione, ivi compresa la normativa inerente gli appalti dei lavori pubblici a favore dei propri iscritti;

· Che per dare concretezza alla funzione di vigilanza e regolazione dell'Autorità sono necessari attivi ed intensi collegamenti con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei lavori pubblici;

. che tale raccordo funzionale può assumere aspetti diretti a garantire su base di reciprocità, un flusso informativo di dati e notizie.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
E
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Adottano il seguente
PROTOCOLLO D'INTESA


Art.1

1. Le parti con il seguente protocollo si impegnano a dar luogo a un rapporto di collaborazione al fine di identificare e risolvere problemi interpretativi generali e fenomeni diffusi di vischiosità delle procedure che possono ostacolare una questione dei lavori pubblici idonea ad assicurare qualità, efficienza ed efficacia.

2. Detta collaborazione si attua mediante un procedimento che assicuri il tempestivo flusso di dati ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio.

Art.2

1. Il flusso delle informazioni e dei dati tra le parti avviene secondo il seguente
procedimento:

a) Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri:

- rileva e seleziona le questioni rappresentate allo stesso dai propri iscritti;
- classifica per tipologie omogenee le questioni stesse e, successivamente, le rappresenta all'Autorità mediante apposita comunicazione;
b) l'autorità valuta le questioni ad essa sottoposta e, sentito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, emana gli atti di cui alle premesse al fine di stabilire canoni di comportamento univoci per i soggetti coinvolti nel fenomeno degli appalti pubblici;

c) l'autorità comunica al Consiglio Nazionale degli Ingegneri le decisioni assunte affinché le stesse vengano divulgate presso i propri iscritti mediante idonei mezzi di diffusione.


Art.3

1. Al fine di monitorare il corretto flusso delle informazioni ed apportare le eventuali azioni correttive necessarie al procedimento di cui all'articolo 2, è costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle parti e degli altri soggetti pubblici o privati con cui l'autorità ha stabilito collegamenti analoghi.





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