Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV06864
Documento 25/01/2001 BOZZA DI DOCUMENTO
Fonte ALTRO
Tipo Documento BOZZA DI DOCUMENTO
Numero
Data 25/01/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 121 del 25/01/2001
Note
Allegati
Titolo LAUREA IN INGEGNERIA - COMPETENZE PROFESSIONALI - ALBO UNICO
Testo BOZZA DI DOCUMENTO SULLA RIFORMA UNIVERSITARIA E COMPETENZE PROFESSIONALI

Premesse

Preliminarmente il C.N.I. ribadisce la necessità irrinunciabile che gli attuali Diplomati (Geometri e Periti Industriali) continuino a svolgere la loro indispensabile funzione professionale come iscritti agli attuali rispettivi Collegi, a seguito di Esame di Stato da svolgersi a conclusione degli studi secondari e post-secondari extrauniversitari, con le attuali competenze professionali.

Qualora malauguratamente dovesse verificarsi la soppressione degli attuali Collegi, il C.N.I., nell'interesse della Collettività e per evitare l'insorgere di pericolose confusioni sulle competenze professionali di Diplomati e Laureati, verrà costretto, ai fini di chiarezza, a limitare l'iscrizione all'Albo ai Laureati di II Livello (cinque anni).

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ribadisce altresì il proprio convincimento che occorre mantenere elevato il contenuto culturale dei futuri ingegneri in linea con la formazione universitaria degli attuali ingegneri, caratterizzata da ambiti specialistici ma anche suffragata da metodi e principi facilmente utilizzabili nei più svariati campi della tecnica.

Nello stesso tempo, così come già evidenziato, va riaffermata l'opportunità di conservare il percorso unitario di 5 anni in parallelo con quelli proposti dalla nuova riforma, anche alla luce di quanto sta avvenendo in campo europeo e nel mondo anglosassone, ove la formazione degli Ingegneri viene sempre più fondata su un ampio e solido impianto culturale di durata almeno quadriennale.

Tali principi vengono sostenuti da questo Consiglio, soprattutto perché la formazione universitaria deve essere tale da salvaguardare e tutelare gli interesse del Paese e dei Cittadini, non dimenticando che l'attività professionale degli Ingegneri implica soluzioni di problemi di qualità e sicurezza che solo questa categoria può garantire.

Al fine di esprimere compiutamente il pensiero di questo Consiglio e per comodità espositiva si preferisce suddividere il presente documento nei seguenti paragrafi:

A) - Formazione degli Ingegneri - Albo unico.
B) - Criteri di accesso all'Albo.
C) - Competenze professionali.
A)
FORMAZIONE DEGLI INGEGNERI - ALBO UNICO.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri segue con forte preoccupazione il tentativo di snaturalizzare la riforma universitaria, creando una pericolosa e illogica commistione tra le diverse professioni tecniche. Fino ad oggi i tecnici ritenuti necessari per il Paese sono stati rappresentati dai laureati e dai diplomati di scuola secondaria superiore aventi competenze diverse, con contenuti culturali tendenti ad obiettivi formativi estremamente differenti tra loro.

Tale distinzione non appare essere stata messa in discussione dalla riforma universitaria, la quale, si badi bene, ha ribadito con forza il ruolo dell'Università, "che, in tutte le sue articolazioni, deve assicurare l'elaborazione e la trasmissione di un sapere critico alimentato dall'incessante impegno nelle attività di ricerca scientifica".

Appare pertanto pacifico che il ruolo dell'Università non può essere ridotto al rango di una formazione di poco più elevata degli attuali Istituti Tecnici.

Rileva in proposito il CNI che il Legislatore nel definire gli obiettivi formativi delle varie classi delle lauree delle discipline delle ingegnerie, ha chiaramente inteso prevedere una nuova figura professionale laureata con significative e profonde conoscenze seppur limitate ad un ristretto ambito dell'ingegneria. In altre parole è incontestabile che il legislatore abbia inteso dar forma ad una nuova figura di ingegnere da accostare a quella tradizionale con laurea quinquennale.

Pare quindi logico e conseguenziale che il nuovo soggetto debba trovare il suo naturale ed esclusivo alveo di appartenenza presso l'attuale Ordine degli Ingegneri istituendo all'interno dello stesso una nuova apposita sezione riservata ai laureati triennali, non essendo lontanamente ipotizzabili estemporanei percorsi che consentano ai possessori di laurea triennale la possibilità di iscriversi indifferentemente all'Ordine degli Ingegneri ovvero agli attuali Collegi dei tecnici diplomati.

E' un'ipotesi questa, non riscontrabile altrove e che provocherebbe prima di tutto confusione e perplessità nell'opinione pubblica oltreché una insanabile sovrapposizione di ruoli, di titoli e di competenze fra Ordine degli Ingegneri e Collegi di Tecnici diplomati.

In altre parole deve rimanere chiaro nell'immaginario collettivo che chi si iscrive ai Collegi dei geometri e dei periti industriali proviene da una formazione di scuola media superiore o comunque extrauniversitaria mentre chi si iscrive all'Ordine degli Ingegneri è dotato di una formazione universitaria sia essa triennale sia essa quinquennale.

E' un aspetto quest'ultimo che assume una rilevanza centrale prima di tutto nei confronti dell'utenza finale e quindi nei confronti della collettività verso la quale sono doverose scelte ispirate a fondamentali principi di chiarezza e di trasparenza e su cui deve essere preliminarmente eliminato ogni dubbio ritenendolo questo CNI pregiudiziale per l'iscrizione al proprio Albo.

Il C.N.I. chiarisce fin d'ora che non è né plausibile, né conforme alla Legge di riforma Universitaria la possibilità che la laurea di primo livello possa costituire presupposto per l'accesso ai Collegi dei Tecnici diplomati. Questo CNI non ritiene questa strada perseguibile e pertanto ribadisce ancora una volta che, in tale ipotesi, all'Ordine degli Ingegneri debbano essere iscritti solo laureati di cinque anni.

B)
CRITERI DI ACCESSO ALL'ALBO

Con la condizione esclusiva che i possessori di laurea triennale siano iscritti solo all'Ordine degli Ingegneri articolato in due sezioni (1ø e 2ø livello), questo CNI ritiene che per l'accesso all'esame di Stato, ovviamente distinto per i laureati di 2ø livello, i candidati debbano avere i seguenti requisiti:

- laurea triennale per il 1ø livello e quinquennale per il 2ø livello opportunamente accreditate da Organismi pubblici terzi con il contributo determinante degli Ordini;
- tirocinio quadriennale per il 1ø livello e biennale per il 2ø livello di laurea.

E' indubbio che occorre assicurare l'ingresso dei professionisti nel mercato del lavoro attraverso una specifica esperienza lavorativa (tirocinio) da farsi esclusivamente dopo aver completato gli studi universitari, in quanto non deve essere un'approfondimento dello studio, ma un approccio guidato all'attività professionale.

L'introduzione di tale tirocinio, oltretutto già prevista nei Paesi europei ed anglosassoni, dovrà costituire l'occasione per arricchire di contenuti culturali, deontologici e professionali la preparazione universitaria, al fine di garantire ai laureati una completa formazione per affrontare il mondo delle professioni.

Il tirocinio dovrà essere disciplinato in modo da garantire non solo la perfetta trasparenza del rapporto tra tirocinante e istituzione o studio professionale che lo ospita, ma anche un effettivo approfondimento di tutte le tematiche che caratterizzano la libera professione.

Gli Ordini si dovranno rendere garanti di tali obiettivi e dovranno altresì adottare tutte le opportune iniziative volte alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale, con la continua verifica della permanenza dei requisiti per il corretto esercizio dell'attività professionale degli iscritti.

L'esame di stato distinto per i due livelli deve divenire una verifica effettiva e finale dell'attività del tirocinante, con valutazione, mediante prove scritte ed orali, della preparazione professionale generale del candidato, incentrato prioritariamente sulla verifica dell'attività svolta dal tirocinante e sulla verifica delle capacità di interpretare ed adeguare il proprio comportamento alle norme deontologiche.

Esso inoltre avrà lo scopo, per tutti i laureati, di accertare le conoscenze del candidato nell'ambito disciplinare che caratterizza la sua laurea.

Gli Esami di Stato dovranno essere svolti sotto la responsabilità degli Ordini, con la collaborazione delle Università e pertanto le Commissioni di Esame dovranno essere costituite con una presenza maggioritaria di esponenti del mondo delle professioni.

I Componenti delle Commissioni di Esame dovranno essere tutti laureati in Ingegneria (di 1ø e di 2ø Livello, con una presenza almeno paritetica di Laureati di 1ø Livello, per l'accesso alla Sezione dell'Albo riservata ai Laureati, di 2ø Livello per l'accesso alla Sezione dell'Albo riservata ai Laureati Specialisti).

C)
COMPETENZE PROFESSIONALI

In merito al tema delle competenze professionali, questo CNI ritiene che ai laureati di 2ø livello vanno riservate tutte le attività che specifiche norme di Legge demandano agli attuali Ingegneri.

In relazione alle varie Sezioni in cui sarà diviso l'Albo, può ipotizzarsi la seguente definizione delle competenze professionali:

1. LAUREATI SPECIALISTICI
Sono di spettanza della professione di Ingegnere di 2ø Livello tutte le attività basate su applicazione delle scienze, volte alla ideazione, progetto, sviluppo, realizzazione, produzione e gestione di opere, costruzioni, manufatti e processi industriali, macchine, apparati e sistemi, tecnologie produttive e di trasformazione materiali, nonché al loro collaudo, esercizio, manutenzione, sicurezza, controllo ed alle misure ed operazioni di stima.
Tutte le predette attività hanno per oggetto, per le diverse Sezioni dell'Albo, quanto di seguito riportato:

a) - Sezione dell'ingegneria civile - edile - ambiente e territorio:
opere edilizie con strutture ed impianti relativi; piani regolatori urbani e territoriali; infrastrutture territoriali e di trasporto; assetto e risorse ambientali e territoriali, compresi suolo e sottosuolo; disinquinamento e depurazione; smaltimento e riciclo dei rifiuti; difesa del suolo; protezione da eventi estremi; opere geotecniche; pianificazione urbana e territoriale; valutazione di impatto ambientale; gestione delle risorse naturali; rilevamenti topografici e geotecnici e di parametri ambientali.

b) - Sezione dell'ingegneria industriale:
macchine motrici, operatrici e per la trasformazione dell'energia e relativi organi di regolazione; impianti di produzione con relative strutture, di movimentazione e distribuzione primari e secondari di qualsiasi genere; sistemi ed apparati di trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale; condutture e contenitori in pressione; sistemi, metodi, macchine, apparati e strumentazione per la diagnostica e terapia medica e chirurgica e la riabilitazione; tecnologie ed impianti per la preparazione, trasformazione, produzione ed utilizzazione diretta ed indiretta dei materiali; sistemi di gestione dei processi produttivi e logistici, organizzazione del lavoro e sistemi di pianificazione e controllo nelle imprese e nei servizi.

c) - Sezione dell'ingegneria dell'informazione:
sistemi, impianti, macchine, materiali e componenti, realizzati con tecnologie elettroniche, ottiche o di altro tipo per la produzione, raccolta, archiviazione, elaborazione, trasmissione, distribuzione, rappresentazione, utilizzazione, gestione e controllo dell'informazione in tutte le sue forme per i servizi informatici, di telecomunicazioni e telerilevamento, per le misure, per l'automazione industriale e di ufficio.


2. LAUREA DI 1ø LIVELLO

Sono di spettanza alla professione di Ingegnere di 1ø Livello tutte le attività basate su applicazione delle Scienze, volte alla progettazione di routine, (mediante metodi tabellari o standardizzati) alla realizzazione, produzione e gestione di singoli organi e di singoli componenti di opere, di costruzione, di manufatti e di processi industriali, di macchine, di apparati e di sistemi, di tecnologie produttive e di trasformazione di materiali, nonché al loro esercizio, manutenzione, controllo e alle misure e operazioni di stima. Sono escluse per i Laureati di 1ø Livello tutte le attività che richiedono approcci interdisciplinari e per le quali occorre possedere una visione ampia delle tematiche tecniche, normative e procedurali.

Le attività di cui sopra di spettanza dei laureati di 1ø Livello hanno per oggetto quanto di seguito riportato nelle varie Sezioni dell'Albo:

a) - Sezione di Ingegneria civile - ambientale e del territorio:
Opere edilizie ed impianti relativi con esclusione delle strutture; Piani di lottizzazione; infrastrutture territoriali e di trasporto prive di opere d'arte di particolare rilievo; assetto e risorse ambientali e territoriali, compresi suolo e sottosuolo; rilevamenti topografici, geotecnici e di parametri ambientali.

b) - Sezione di Ingegneria industriale:
Organi e singoli componenti di macchine motrici, operatrici e per la trasformazione dell'energia e relativi organi di regolazione; organi e componenti di impianti di produzione, di movimentazione e di distribuzione primari e secondari di qualsiasi genere; organi e singoli componenti di sistemi ed apparati di trasporto terrestre, marittimi, aereo e spaziale; organi e componenti di condutture e contenitori di pressione; organi e componenti di sistemi, macchine, apparati e strumentazioni per la diagnostica e terapia medica e chirurgica e la riabilitazione; organi e componenti di impianti per la preparazione, trasformazione, produzione e l'utilizzazione diretta e indiretta dei materiali.

c) - Sezione di Ingegneria dell'informazione:
Organi e singoli componenti di sistemi, di impianti di macchine e di materiali realizzati con tecnologia elettronica, ottiche o di altro tipo per la produzione, raccolta, archiviazione, elaborazione, trasmissione, distribuzione, rappresentazione, utilizzazione, gestione e controllo dell'informazione in tutte le sue forme per i servizi informatici, di telecomunicazione e telerilevamento, per le misure, per l'automazione industriale e di ufficio.

Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it