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Rif. DV06763
Documento 18/12/2000 APPUNTO AL SENATO
Fonte CNI
Tipo Documento APPUNTO AL SENATO
Numero
Data 18/12/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 4645 del 18/12/2000
Note
Allegati
Titolo GEOMETRI - PERITI EDILI - DISEGNI DI LEGGE SULLE COMPETENZE - OSSERVAZIONI SUL TESTO NORMATIVO
Testo APPUNTO

L'8^ Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 3 ottobre scorso ha approvato, in sede referente e con pochi emendamenti, il testo base (disegno di legge nø 884) concernente le "Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica".

Da sottolineare che nel corso della seduta il Ministro dei Lavori Pubblici On.le Nesi, in rappresentanza del Governo, ha inopinatamente ritirato gli emendamenti che il Governo stesso aveva presentato sugli articoli 2 (emendamento nø 2.01), 3 (emendamento nø 3.01) e 5 (emendamento nø 5.2).

Il ritiro, del resto, era stato preannunciato da una lettera del Ministro Nesi al Presidente della Commissione il 26 settembre scorso (v. all. 1).

Tali emendamenti, formulati dal Governo sulla scorta del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tendevano a mantenere, sia pure razionalizzandole, le competenze dei geometri e dei periti edili nei limiti della preparazione professionale e scolastica dagli stessi posseduta.

Lapidaria è stata l'affermazione del Ministro Nesi, per motivarne il ritiro, avendo fatto "presente che si sono prospettate soluzioni più soddisfacenti rispetto a quel testo" (frase a verbale).

La Commissione ha infine dato "mandato al relatore (Sen. Veraldi) di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge nø 884, con richiesta di assorbimento degli altri disegni di legge (nø 447, nø 1423, nø 1522 e nø 1891 pure presentati in materia).

Sui contenuti del disegno di legge questi Consigli Nazionali sono già più volte intervenuti sia presso i Ministeri interessati sia presso la Commissione parlamentare (per iscritto ed in una audizione), sia presso i Gruppi parlamentari per affermare il proprio punto di vista al riguardo.

Il CNI ed il CNA hanno sempre affermato, e qui ribadiscono, che la normativa nuovamente proposta in Commissione è stata elaborata senza aver posto sufficiente attenzione:

1) a rigorosi criteri di carattere generale e di sicuro affidamento quali il doveroso rispetto delle esigenze di sicurezza ai fini della stabilità delle costruzioni e della pubblica incolumità, specialmente in zone sismiche quali sono quasi tutte quelle del nostro Paese;

2) alla necessaria considerazione delle problematiche di impatto ambientale, di recente adozione, che attengono qualsiasi intervento nel territorio;

3) al fatto che la dimensione delle costruzioni e la rilevanza architettonica, strutturale ed urbanistica di qualunque intervento non è necessariamente correlata alla misura dell'intervento stesso, che può comportare problemi di qualità spesso difficilmente valutabili e traducibili in rigidi termini di quantità;

4) al contenuto ed al livello di studi dei geometri, e dei periti edili, circoscritti ad un ambito puramente "ricognitivo" di nozioni tecniche di base, senza il corollario delle cognizioni e degli approfondimenti delle "scienze" matematiche, fisiche, chimiche, economiche e delle tecniche delle costruzioni, esclusive agli studi di livello universitario, che solo possono conferire al tecnico quella competenza e quella "sensibilità" necessarie per affrontare i problemi della sicurezza e dell'inserimento ambientale. Del resto, in nessun Paese europeo è consentita l'attività di progettazione ai diplomati delle scuole secondarie superiori;

5) ad una corretta valutazione degli interventi che attengono l'urbanistica, disciplina oltremodo complessa.

Essa, inoltre, non tiene conto della istituzione dei diplomi universitari presso le facoltà di Architettura e di Ingegneria e delle competenze professionali che necessariamente dovranno essere attribuite ai diplomati universitari in architettura ed in ingegneria ed ai nuovi laureati triennali in ingegneria ed architettura.

La delicatezza del tema generale dell'esercizio delle professioni, che investe importanti aspetti legati all'incolumità ed alla sicurezza pubblica, rende assolutamente deprecabile la situazione di incertezza e confusione derivante da normative evidentemente ispirate e comunque non sufficientemente meditate, le quali stravolgono completamente il testo a suo tempo elaborato dall'apposita Commissione ministeriale (relazione Perticone 15 giugno 1988).

Lo stesso Sottosegretario ai Lavori Pubblici On.le Mattioli, nell'intervenire a nome del Governo in Commissione (seduta del 4 dicembre 1997) ebbe a sostenere: "se è proprio necessaria una nuova legge, non si può certo intervenire a vantaggio di una sola categoria, tenuto conto che non vi è conflittualità solo tra geometri da un lato e ingegneri e architetti dall'altro, ma anche tra ingegneri e architetti tra loro.

E allora il governo potrebbe impegnarsi a varare, anche con proprio disegno di legge, una riforma organica di tutti questi assetti professionali".

Nello stesso senso il Sen. Terracini esprimente l'auspicio che "la Commissione possa addivenire all'elaborazione di una legge organica che disciplini le attività di tutti i professionisti che operano nello stesso settore affinché non accada che soggetti privi del necessario bagaglio scientifico e professionale possano svolgere attività che competono a professionisti in possesso di comprovata preparazione scientifica" (Commissione 8^ Senato, 26 novembre 1997).

La Commissione, inoltre, non ha tenuto conto della recente legge 19 ottobre 1999, nø 370 che, all'art. 6 prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per modificare ed integrare, "con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato", la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità a precisi criteri direttivi elencati nello stesso comma.

Dovrebbe essere questa, pertanto, la sede per una nuova regolamentazione e ripartizione delle competenze fra geometri, diplomati universitari nelle materie ingegneristiche, architetti ed ingegneri, oltre che dei nuovi laureati triennali in ingegneria ed architettura.

Di tutto ciò, la Commissione 8^ del Senato non ha tenuto assolutamente conto.

Passando, poi, all'esame dei singoli articoli, si ricorda che, nella seduta della Commissione del 19 gennaio 2000, il Sottosegretario ai Lavori Pubblici On.le Mattioli annunciò "l'intenzione del Governo di presentare emendamenti ...... al fine di sostituire gli articoli 2 e 3 e modificare l'art. 5. Gli emendamenti hanno lo scopo di tradurre in norma le osservazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'intento di correlare le prestazioni dei geometri al curriculum scolastico attualmente vigente".

Tali emendamenti vennero poi presentati (v. allegati nø 2, 3, 4) ed, effettivamente, erano tali da proporzionare le competenze attribuite ai geometri e periti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento alla effettiva preparazione scolastica degli stessi.

Il sopravvenuto ritiro degli emendamenti fa si che, se il provvedimento dovesse passare anche in Assemblea, i geometri ed i periti potrebbero progettare (art. 2) edifici con tre piani fuori terra più un seminterrato in zona non sismica; e due piani più un seminterrato in zona sismica (senza parlare dei sottotetti, di cui al comma 5 e delle competenze loro attribuite dall'articolo 3 in materia urbanistica).

Basterà qui riportare, a commento, quanto dichiarato dal Sen. Cò, precedente relatore ai disegni di legge di cui trattasi, nella seduta del 5 novembre 1997:

"Alcune considerazioni si impongono. In primo luogo desta perplessità la nuova competenza in materia urbanistica che appare non sufficientemente trattata nel curriculum di studi del geometra, così come le competenze in materia di costruzioni civili in zone sismiche che, per la peculiarità della conformazione territoriale su cui insistono le opere, appaiono un ampliamento di competenze che rischia di travalicare nell'ambito delle conoscenze proprie degli ingegneri e degli architetti. Infine, il riassetto dell'ordinamento professionale con l'istituzione dei corsi universitari triennali istituiti presso le facoltà di ingegneria e architettura può creare una commistione e una sovrapposizione tra diverse figure professionali, che rischia di creare l'ibrida figura del geometra - ingegnere creata quasi a giustificazione delle nuove competenze che, peraltro, verrebbero già ora esercitate senza avere il bagaglio culturale risultante dal compimento degli studi per il conseguimento del diploma universitario. E' pertanto opportuno che una simile riforma venga inquadrata nel contesto del riassetto complessivo degli ordinamenti professionali e dei corrispondenti studi universitari, che è allo studio del Governo e che dovrà investire l'insieme delle figure libere professionali. Si tratta quindi di verificare se una anticipazione relativa alla sola figura del geometra possa vanificare l'intero complesso degli interventi e, in qualche misura, condizionare le scelte complessive soprattutto in una materia in cui la sovrapposizione delle competenze presenta un pericolo reale".

Del resto, proprio recentemente, con sentenza n. 11287 del 6 novembre 2000 (all. 5), la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione penale, ha sentenziato che "i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, solo quando sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentano particolari complessità. La lettura della legge non può lasciare dubbi al riguardo, considerato che l'unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato".

Nel pronunciarsi in tale maniera la Cassazione penale ha tenuto conto che "in questo senso, del resto, è il costante insegnamento della giurisprudenza delle sezioni civili" della stessa Cassazione.

Sull' art. 5 del provvedimento, a prescindere dal fatto che è stato ritirato l'emendamento del Governo suggerito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, va rilevata l'affermazione che "restano ferme" le norme relative alle "altre competenze professionali" dei geometri e dei periti edili.

Fra queste norme, però, vengono citate, oltre al r.d. 11 febbraio 1929, nø 274 (ordinamento della professione dei geometri) ed al r.d. 11 gennaio 1929, nø 275 (ordinamento dei periti industriali) anche due leggi sulle tariffe (legge 2 marzo 1949, nø 144 per i geometri e legge 12 marzo 1957, nø 146 per i periti industriali).

Vengono considerate, quindi, le leggi sulle tariffe come leggi attributrici di competenze. Si assumono, cioè ed illegittimamente, le norme di approvazione delle tariffe come norme modificatrici delle competenze professionali delle due categorie.

Tale tesi è stata sempre smentita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, confermando un orientamento espresso sin dal 1966 (Sez. IV, 20 aprile 1966, nø 252) ha precisato che il richiamo operato dalla legge 2 marzo 1949, nø 144 (recante approvazione delle tariffe professionali dei geometri) al r.d. 11.2.1929, nø 274 e precisamente alle norme che regolano "l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale di geometra" postula una ricezione integrale, ai fini della determinazione degli onorari, della normativa regolamentare e della delimitazione delle competenze professionali che da essa risultano: pertanto le "prestazioni professionali" non possono esorbitare dalle "operazioni ordinarie" indicate dagli artt. 16 e 24 del regolamento del 1929, e le prescrizioni contenute nella tariffa vanno ricondotte ed interpretate nell'alveo della disciplina sostanziale della professione di geometra rispetto alla quale non possono operare in senso accrescitivo o comunque modificativo (vedi anche, fra l'altro, Cons. Stato, sez. V, 3.1.1992, nø 3).

Quanto all'art. 6 del provvedimento si rileva che esso contiene due disposizioni di particolare gravità.

Con la prima, si delega il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto che istituisce il "diploma universitario di geometra" ed il "diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di durata triennale" con ulteriore "riconoscimento a tal fine dei corsi universitari triennali con orientamento di geometra già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge".

A parte la irritualità di una decisione della Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni in materia di istituzione di diplomi universitari, (non avendo la Commissione alcuna conoscenza dei presupposti, della struttura e delle finalità degli stessi diplomi) nulla è detto, nella disposizione, sul modo con cui tali diplomi dovranno inserirsi nell'ambito della emananda riforma universitaria e con gli stessi diplomi triennali in materie ingegneristiche ormai da molti anni esistenti.

Senza contare che, come sopra accennato, esiste già una norma, e cioè l'art. 6 comma 4, della legge 19 ottobre 1999 n.ø 370, che ha delegato il Governo, "sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali" a provvedere in materia.

Norma completamente ignorata dalla Commissione parlamentare.

Ma ben più grave è la seconda disposizione apposta dalla Commissione relativa all'attribuzione della nuova incrementale competenza (art. 2 e 3 del disegno di legge) non solo ai futuri diplomati universitari geometri e periti, ma anche a tutti i geometri e periti attualmente iscritti agli albi delle due categorie, con una differenziazione per quelli con più di 10 anni e quelli con meno di 10 anni di istruzione alla data di entrata in vigore della legge.

Ai primi vengono riconosciute le nuove competenze in edilizia senza alcuna certificazione e cioè come se avessero effettuato studi universitari triennali.

Ai secondi, invece, tali competenze verranno riconosciute soltanto allorché dimostrino il possesso di uno dei seguenti minimali requisiti:

a) aver frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche e/o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai Collegi dei geometri d'intesa con le Università e/o con gli Istituti di istruzione secondaria superiore secondo modalità e contenuti fissati dal Consiglio nazionale dei geometri;
b) aver comprovato, al Consiglio del Collegio dei geometri competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo standard fissati dal Consiglio nazionale medesimo.

Trattasi, evidentemente, di una "sanatoria" generalizzata per la quale tutti gli attuali geometri verranno "ope legis" gratificati del diploma universitario, almeno per quanto riguarda gli effetti e che non può trovare alcuna giustificazione.

Sembra il caso, a tale proposito, di riportare alcuni interventi svolti in Commissione da autorevoli parlamentari del Governo:

8ø Commissione (seduta del 4 dicembre 1997). Il Sen. Cò (precedente relatore sul provvedimento) osserva:
"Il disegno di legge n. 884, e gli altri ad esso connessi, contengono una contraddizione nella parte in cui istituiscono per il futuro un corso di formazione universitario al fine della iscrizione all'albo dei geometri e nello stesso tempo introducono una sanatoria per tutti gli attuali iscritti all'albo in questione, le cui competenze pertanto sarebbero le stesse senza bisogno del diploma universitario. Va qui tenuto presente che in alcun modo la pratica professionale può essere considerata equipollente al corso di studi universitario, in quanto ogni tirocinio non ha mai le stesse caratteristiche nei vari studi professionali e comunque l'aspetto dell'insegnamento è sempre carente.

Resta il fatto che, comunque, un eventuale accantonamento della questione del riassetto degli studi universitari non impedirebbe il varo di una normativa nuova.

Effettivamente, la legislazione in vigore ha creato incertezze, ma ciò in quanto si è registrato un effettivo travalicamento delle competenze da parte dei geometri, ovviamente eccepito - spesso a ragione - da architetti ed ingegneri. Ora, il legislatore non deve intervenire sol perché vi è conflittualità, bensì per rispondere ad esigenze di interesse generale.

Più specificamente, l'individuazione del criterio dell'altezza degli edifici sulla base del numero dei piani non circoscrive in maniera chiara le competenze dei geometri, perché dimentica di considerare anche tutte le altre dimensioni dell'edificio.

Nella distinzione degli studi universitari si ravvisa la disciplina della statica semplice e di quella complessa, mentre il calcolo del cemento armato per le strutture complesse è di esclusiva spettanza di ingegneri o architetti. Non si possono trattare tutti gli edifici alla stessa maniera: dipende, infatti, dal carico che essi debbono portare. Inoltre, in alcun modo, nelle zone sismiche la progettazione della fondazione può essere affidata a geometri, e ciò per precise ragioni tecniche. Quanto all'urbanistica, poiché questa è una disciplina che non può prescindere dalla memoria storica di una determinata città, una eventuale competenza dei geometri in questo campo dovrebbe essere meglio delimitata, facendosi riferimento, più che alla lottizzazione, alle opere di urbanizzazione primaria.

Occorre poi definire l'entità territoriale dell'intervento, senza inserire deroghe, che rischierebbero poi di diventare la regola. Auspica infine che la Commissione sappia intervenire con chiarezza, inquadrando le competenze con piena trasparenza e leggibilità".

- 7^ Commissione (Istruzione, in sede consultiva, seduta del 20 gennaio 1998) - Il Sottosegretario Guerzoni:
"Manifesta oltre ad un personale sconcerto, la ferma contrarietà del Governo ad interventi legislativi in materie (come l'attivazione di corsi universitari) che il Parlamento ha recentissimamente delegificato. La legge nø 127 dell'anno scorso ("Bassanini 2") ha infatti individuato specifiche procedure per l'istituzione e l'attivazione di corsi universitari, attribuendo le relative competenze ad atti di normazione secondaria. Al di là del merito della questione relativa ai geometri, egli si esprime quindi in senso nettamente contrario all'istituzione di diplomi universitari con atto legislativo. Ciò contrasterebbe, infatti, con le esigenze di flessibilità dell'offerta formativa più volte evocate dallo stesso Parlamento. A suo giudizio è cioè senz'altro legittimo che il Parlamento sancisca l'esigenza di una formazione post-diploma per i geometri ed i periti, ma l'individuazione delle opportune forme deve essere rimessa ad un atto normativo secondario del Governo, nel quadro delle procedure previste dalla legge nø 127. E' una questione politica, che investe più ampie considerazioni di metodologia legislativa, connesse alla esigenza di evitare irrigidimenti nei percorsi formativi".

- 8^ Commissione (seduta del 30 novembre 1999). Il Sottosegretario Mattioli: "ribadisce quindi la necessità di trovare una soluzione più soddisfacente di quella fin qui trovata dal Comitato ristretto. Ogni sanatoria sarebbe infatti inaccettabile per l'Esecutivo".

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