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Rif. DV06500
Documento 13/07/2000 PARERE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 13/07/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 3468 del 13/07/2000
Note
Allegati
Titolo LAUREA IN INGEGNERIA - DIRETTIVA 89/48/CEE - CITTADINI EXTRACOMUNITARI - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DISCIPLINA
Testo In riferimento all'oggetto, ed in ordine ai diversi quesiti posti da codesto Consiglio Nazionale, si fa presente quanto segue.
Per quanto riguarda l'individuazione della autorità competente a rilasciare l'attestazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere, di cui all'art. 26 co. 2 del D.Lgs. 286/1998 ed all'art. 39 co. 1 del D.P.R. 394/1999, si conferma l'interpretazione per cui tale autorità - nel caso degli ingegneri - è il Ministero della Giustizia.
Si sottolinea che tale attestazione viene rilasciata nei casi di richiesta di riconoscimento del titolo professionale inoltrata dall'estero, al fine di fornire al richiedente uno degli elementi necessari per ottenere dalla Questura il nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso,e, quindi, il visto di ingresso per lavoro autonomo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza.
Per quanto attiene ad eventuali adempimenti particolari derivanti dalla nuova normativa in capo ai Consigli Provinciali dell'Ordine cui sono demandate le iscrizioni all'Albo, si può evidenziare la verifica della regolarità del decreto di riconoscimento (copia conforme all'originale), e la verifica dell'attestato relativo alla quota, ove necessario - non, ad esempio, per i cittadini italiani che si dovessero avvalere della normativa in quanto norma più favorevole ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.Lgs.286/1998.
In ordine al problema dei cittadini extracomunitari in possesso di titoli di laurea italiani (o riconosciuti equipollenti in Italia) e di abilitazione professionale conseguita in Italia, si fa presente che si è provveduta a richiedere sul punto il parere dei Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sarà di questo Ufficio inviare tempestiva nota integrativa non acquisito tale parere.
Si fa infine presente che il decreto-flussi per l'anno 2000 di cui al D.P.C.M. dell'8 febbraio 2000 prevede una quota unica per il lavoro autonomo di 2000 unità, senza distinzioni basate sulla professione, e con una quota aggiuntiva riservata ai cittadini albanesi, tunisini, marocchini e di altri Paesi che sottoscrivano specifici accordi.


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