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Rif. DV06384
Documento 18/05/2000 NOTA
Fonte MINISTERO DELLE FINANZE
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 18/05/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 3226 del 16/06/2000
Note
Allegati
Titolo COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI REDDITO - ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ANNO DI IMPOSTA 1995 - RICHIESTA CORRETTIVI AL DPCM 29.1.96 - CHIARIMENTI
Testo Con nota n. 1994/U-LA/00 del 1 marzo 2000, riguardante l'attività di accertamento sulla base dei parametri posta in essere dal Dipartimento delle Entrate per il periodo d'imposta 1995, codesto Consiglio nazionale segnala che la disciplina attualmente in vigore non tiene conto, nel calcolo dei compensi presunti, del contemporaneo svolgimento da parte dei professionisti di altra attività alla quale non si applicano i parametri, e chiede che vengano a tal fine introdotti opportuni correttivi al DPCM 29 gennaio 1996.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La disciplina dell'accertamento basato sui parametri non prevede correttivi predeterminati da applicare in maniera generalizzata nel caso in cui il contribuente svolga, oltre alla attività di impresa o di lavoro autonomo, anche altro tipo di attività.

Va, tuttavia, rilevato che, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 185, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, I'accertamento in argomento può essere oggetto di adesione da parte del contribuente: pertanto l'attività di controllo per il periodo d'imposta 1995 è stata incentrata sull'invio ai contribuenti di inviti al contraddittorio, finalizzati all'attivazione del procedimento di accértamento con adesione su iniziativa degli uffici delle entrate e degli uffici delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Nel procedimento di accertamento basato sui parametri ha assun¡o, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, il quale consente all'amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.

Nella predetta fase il contribuente può, infatti, motivare e documentare all'ufficio le ragioni in base alle quali la dichiarazione dei ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello presunto in base ai parametri può ritenersi in tutto o in parte giustificata, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'attività: in tal modo il risultato dell'applicazione dei parametri non prescinde dal considerare le peculiarità dell'attività in concreto svolta e, pertanto, viene adeguato alla particolare situazione dell'impresa o della professione.

Al riguardo già con circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 e da ultimo con circolare n. 203/E del 20 ottobre 1999 del Dipartimento delle entrate è stato precisato che gli uffici dovranno attentamente valutare i fatti e le circostanze rappresentati dal contribuente durante il contraddittorio, dando sempre conto nei propri atti delle ragioni evidenziate e motivando sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.

Alla luce di quanto sopra non appare condivisibile l'istanza di codesto Consiglio nazionale in quanto la disciplina dell'accertamento sulla base dei parametri attualmente vigente consente comunque a ciascun contribuente di rappresentare, nell'ambito del procedimento di adesione, il contemporaneo svolgimento di altra attività agli uffici, che valuteranno, caso per caso, le circostanze addotte e l'eventuale incidenza delle stesse sull'ammontare dei compensi conseguiti.



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