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Rif. DV06365
Documento 12/04/2000 APPUNTO AL MINISTERO DELLE FINANZE
Fonte SENATORE SPOSETTI
Tipo Documento APPUNTO AL MINISTERO DELLE FINANZE
Numero
Data 12/04/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 2830 del 02/05/2000
Note
Allegati
Titolo COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI REDDITO - ACCERTAMENTI TRIBUTARI - ANNO DI IMPOSTA 1995 - CORRETTIVI AL DPCM 652/96
Testo In relazione all'attività di accertamento sulla base dei parametri avvista nel 1999 dal Dipartimento delle Entrate per il periodo d'imposta 1995, il Consiglio Nazionale degli ingegneri e alcuni Ordini provinciali degli ingegneri hanno segnalato che la metodologia introdotta con il DPCM 29.1.1996, n. 652, non tiene conto, nel calcolo dei compensi presunti, del contemporaneo svolgimento da parte dei professionisti di altre attività (docenze) alle quali i parametri non applicabili.
Conseguetemente, tali professionisti devono integrare le proprie dichiarazioni non sulla base di parametri realistici ma in base a parametri che non considerano correttamente talune componenti di costo non collegabili alla quantità di lavoro svolto (ammortamenti, spese per il personale dipendente e di consulenza).
Viene quindi richiesto il ripristino del sistema di cui al DPCM 25.1.1991, n. 4755 ovvero opportuni correttivi al DPCM del 1996 per tener conto dell'oggettiva situazione in cui versano i professionisti che svolgono contestualmente anche altre attività.
Al riguardo, si rappresenta che l'attività di accertamento in argomento è stata incentrata sulla predisposizione a livello centrale di inviti al contraddittorio da inviare ai contribuenti che risultano non essersi adeguati ai parametri, al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione.
Nell'attività di controllo ha assunto e assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente che può motivare e documentare le ragioni in base alle quali la dichiarazione di ricavi o di compensi di ammontare inferiore a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri può ritenersi in tutto o in parte giustificata, in relazione anche alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Ne consegue che l'accertamento sulla base dei parametri non prescinde dal considerare le caratteristiche dell'attività svolta e viene adeguato alla specifica situazione dell'impresa o della professione.

E' di tutta evidenza, quindi, come la disciplina vigente consenta anche agli ingegneri professionisti di evidenziare il contemporaneo svolgimento di altre attività ai competenti Uffici del Dipartimento delle Entrate, i quali valuteranno, caso per caso, le circostanze addotte e gli elementi di fatto forniti.
I risultati finora ottenuti dimostrano che la fase del contraddittorio tra uffici e contribuenti ha consentito di definire con adesione la maggior parte degli accertamenti basati sui parametri.
Alla luce di tali considerazioni, non si ravvisa l'opportunità e l'esigenza di modificare la disciplina vigente.
Innanzitutto, appare improponibile il ripristino del previgente sistema (c.d. "minimum tax") che aveva a suo tempo ingenerato non poche polemiche e critiche.
Per quanto concerne invece la richiesta di apportare correttivi al DPCM del 1996, si rileva l'opportunità di tale soluzione sia con riferimento ai periodi d'imposta passati (relativamente ai quali le peculiarità delle singole posizioni possono, come detto, essere considerate adeguatamente in sede di contraddittorio con il contribuente) sia per i periodi d'imposta futuri: gli interventi correttivi richiederebbero infatti l'impiego di risorse attualmente dedicate all'elaborazione degli studi di settore destinati, per l'appunto, a sostituire i parametri.


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