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Rif. DV06222
Documento 08/02/2000 NOTA
Fonte CNI
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 08/02/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 1715 del 08/02/2000
Note
Allegati
Titolo POTERE TARIFFARIO ORDINI - PARCELLE - VISTO DI CONGRUITA' - ABROGAZIONE EX ART. 7 D.LGS 284/99 - TRASMISSIONE NOTA AL MINISTERO DEL TESORO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Testo Nell'esaminare l'art. 7 del Decreto Lgs. N' 284/99 richiamato in oggetto, questo Consiglio Nazionale ha rilevato che è stata disposta l'abrogazione della obbligatorietà del visto sulle parcelle professionali introdotta dall'art. 13 della legge n' 131/ 1983.

Al riguardo si fa presente che il disposto normativo del citato art. 13, cosi come risulta anche dagli atti parlamentari, trovava fondamento nella necessità di assicurare l'amministrazione Pubblica sulla corretta applicazione della Tariffa Professionale per l'espletamento di incarichi concernenti le opere pubbliche.

In altri termini l'azione di controllo esercitata dai Consigli degli Ordini in materia tariffaria assumeva nei confronti della Pubblica Amministrazione un significato ed un'incidenza di grande portata perché, a fronte di essa, il Consiglio dell'Ordine si poneva come persona giuridica di diritto pubblico, che svolge una funzione di pubblico interesse e che agisce per l'osservanza di norme primarie, la cui corretta applicazione necessariamente assume pubblica rilevanza.

Pertanto appare quanto meno strano che si sia voluto eliminare un'attività di controllo tesa a salvaguardare interessi collettivi. D'altronde và precisato che per espressa disposizione normativa il pagamento dei diritti di segreteria per il visto di congruità o per l'opinamento delle parcelle era a totale carico dei Professionisti e quindi non incideva minimamente sulle risorse finanziarie pubbliche.

Giova altresì precisare che da sempre è stata riconosciuta al Consiglio dell'Ordine la funzione di esprimere parere sulla liquidazione di onorari e spese in chiave di applicazione della Tariffa (vedasi art. 5 legge 24 Giugno 1923, n' 1395).

Appare quindi, pacifico che il parere del Consiglio dell'Ordine in materia tariffaria assumeva per il Legislatore dell'epoca un'importanza e un'affidabilità di indubbio rilievo, quanto meno perché l'attuale ordinamento non riconosce a nessun'altra Istituzione il compito di interpretare lo strumento Tariffario.

Con l'abrogazione del parere sull'esecuzione di opere aventi accesso ai mutui della CC.DD.PP. non ci si è resi probabilmente conto che è stata abolita una valutazione di merito sulla congruità dei compensi ai professionisti per prestazioni relative ad opere di pubblico interesse.

Va inoltre evidenziato che l'assoggettamento obbligatorio delle parcelle al visto da parte dei Consigli degli Ordini aveva anche una enorme valenza nell'ambito dell'area della deontologia professionale, traducendosi per il Professionista nel vincolo a parcellare le proprie prestazioni sulla base di importi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa e quindi di non accettare dalla Committenza condizioni riduttive del compenso.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni e riaffermando che l'obbligatorietà del parere prevista dall'art. 13 della Legge 26 Aprile 1983, n' 131 non comportava alcun onere per l'amministrazione Pubblica, questo Consiglio Nazionale rivolge istanza a codeste Istituzioni perché venga riconsiderata l'intera materia e venga reintrodotto l'obbligo di assoggettare ai Consigli degli Ordini le parcelle dei Professionisti.



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