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Rif. DV06216
Documento 10/02/2000 APPUNTO
Fonte CNI
Tipo Documento APPUNTO
Numero
Data 10/02/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 1749 del 10/02/2000
Note
Allegati
Titolo RIFORMA LAVORI PUBBLICI - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - MODIFICHE APPORTATE DAL GOVERNO
Testo Tra le modifiche apportate dal Governo (il 19 dicembre 1999) al testo del Regolamento approvato in via preliminare (l'11 giugno 1999) e poi sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, vanno rilevate le seguenti:

- art. 2
Sul comma 1, lett. h) di questo articolo, il C.N.I. aveva osservato che la definizione data alle "opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, ecc.", per la sua estensione ed omnicomprensività era tale da vanificare l'esclusione (sancita dall'art. 17, comma 4, della Legge) delle società di ingegneria dagli incarichi di progettazione i cui corrispettivi fossero di importo inferiore ai 200.000 Euro.
Nel nuovo testo di Regolamento la norma è stata integrata nel senso che, nel caso considerato, le opere e gli impianti dovranno essere caratterizzati "dalla presenza in modo rilevante" di almeno due degli elementi considerati nella elencazione che segue nel testo dello stesso Regolamento;

- art. 7
Sul comma 4 di tale articolo (ora diventato comma 5) il C.N.I. aveva criticato l'affidamento delle competenze del responsabile del procedimento, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e nelle Comunità Montane, al responsabile dell'Ufficio Tecnico o del servizio, dipendenti che potevano essere privi di titoli di studio e di abilitazione adeguati all'importanza dei compiti affidati al responsabile del procedimento.

Nel nuovo testo del Regolamento, recependo ampiamente le nostre critiche, è stato previsto: a) che l'affidamento di tali competenze al responsabile dell'ufficio tecnico potrà avvenire soltanto "in caso di particolare necessità"; b) che i Comuni considerati saranno soltanto quelli con popolazione inferiore a 3.000 (e non più 10.000) abitanti e solo per gli appalti di importo inferiore a 300.000 Euro; c) che la norma non potrà essere applicata agli appalti per "opere ed impianti di speciale complessità, ecc." di cui al precedente articolo 2 dello stesso Regolamento.
A tale proposito va anche rilevato che questo C.N.I., con riferimento ad un ordine del giorno (n.9.228-B.7, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea del Senato il 10 novembre 1998) aveva chiesto che il responsabile del procedimento, oltre all'abilitazione all'esercizio della professione, dovesse anche possedere il requisito dell'iscrizione all'albo professionale. Lo stesso requisito dell'iscrizione all'Albo professionale doveva inoltre essere richiesto al progettista interno alla P.A.
La proposta, sostenuta in Commissione VIII della Camera dall'On.le Eugenio Riccio, non potè essere accolta dal relatore On.le Cesidio Casinelli, "in quanto una disposizione analoga, già contenuta nella legge n. 109 del 1994, è stata espressamente soppressa in occasione dell'approvazione della legge n. 415 del 1998: appare pertanto chiara l'intenzione del legislatore su tale aspetto".
Il Regolamento, in effetti, non può andare contro la Legge.

- Art. 51
Il C.N.I., richiamando l'Ordine del Giorno n. 9.288-b.6 approvato dall'Assemblea del Senato il 10 novembre 1998, aveva rilevato la necessità di aprire maggiori canali di accesso ai giovani nel lavoro, nelle gare e nei concorsi di progettazione.
In accoglimento di tale voto, è stato aggiunto un comma 5 all'art. 51 del Regolamento, che testualmente recita:
"Ai sensi dell'art. 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 17, comma 1, lett. e) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza".
Inoltre, nell'allegato D al Regolamento, per gli incarichi sottosoglia, è stato stabilito che "il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando ... abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni".

- Art. 53, 3ø comma
Il C.N.I. aveva rilevato la necessità, per le società di ingegneria, di stabilire la separazione dei costi dei servizi diversi da quelli professionali nell'unico bilancio delle stesse società le quali, com'è noto, possono svolgere anche attività diverse da quelle di progettazione. Nel nuovo testo del Regolamento, in fine del comma 3 dell'art. 51, è stato aggiunto il seguente periodo: "L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai sevizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità".

- Art. 57
Il C.N.I. aveva criticato la disposizione di cui al secondo comma di tale articolo, che non prevedeva il requisito dell'iscrizione ad un Albo professionale per i lavoratori subordinati ammessi ai concorsi di idee. La prescrizione dell'iscrizione ad un albo professionale è ora prevista dal nuovo testo dell'art. 57, comma 2.
- Art. 63
Fra le indicazioni da inserire nei bandi di gara era previsto, alla lettera o) del primo comma, quella relativa all'"importo minimo della somma dei lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie" dei lavori (individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali) per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi finalizzati alla redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compresa la direzione dei lavori.
La disposizione è stata ora modificata, con la specificazione che debba essere indicato, nel bando di gara "l'importo minimo della somma di tutti i lavori" di cui sopra, semplificando ed evitando quindi l'elencazione delle somme parziali per ogni classe e categoria di lavori. Basterà, così indicare soltanto la somma totale dei servizi svolti dal concorrente nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara.

- Art. 105
Il comma 4 di tale articolo stabiliva che la polizza assicurativa del progettista decorreva dalla data di inizio dei lavori, senza stabilire un termine.
Nel nuovo testo, è stato invece fissato tale termine, "alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio".

- Art. 134
Il C.N.I. aveva proposto che il comma 8 di tale articolo, oltre a fare riferimento all'art. 25, comma 1, lett. b) della Legge (relativo alle varianti in corso d'opera), dovesse richiamare anche la lettera b-bis dello stesso art. 25, comma 1, introdotta dalla Legge 415/98. Secondo tale disposizione, infatti, le varianti in coso d'opera sono ammissibili anche in "presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale"
Il nuovo testo del Regolamento ha, pertanto, stabilito, che "nel caso previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b-bis della legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alle specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento".

- Art. 210
Il C.N.I. aveva criticato la disposizione del comma 4 di tale articolo secondo il quale, in caso di Commissione di collaudo, il relativo compenso, aumentato soltanto del 30%, doveva essere diviso fra tutti i componenti.
Il nuovo testo del Regolamento ha stabilito, accogliendo parzialmente l'osservazione, che: "Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso fra tutti i componenti della commissione".

- Allegato D al Regolamento
Anche tale allegato, relativo agli incarichi sottosoglia, è stato modificato in relazione alle critiche ad esso mosse dal C.N.I.

* * *

Già in precedenza, peraltro, il C.N.I. aveva presentato osservazioni e proposte per la modifica di alcuni articoli nelle prime bozze di Regolamento predisposte dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Alcune di tali proposte vennero, quindi, accolte dal Ministero suddetto, come di seguito specificato:

- art. 15, comma 3
Il C.N.I. aveva chiesto, vista la genericità del testo, a chi dovesse spettare l'obbligo di aggiornare gli elaborati del progetto anche durante la fase di esecuzione.
Nella bozza del Regolamento del 14 maggio 1999 venne precisato che tale aggiornamento dovesse essere effettuato "a cura dell'appaltatore"; nell'ultima bozza (9 dicembre 1999) è stata anche aggiunta la frase "con l'approvazione del direttore dei lavori".

- Art. 15, comma 10
Nella prima bozza (22.12.1998) del Regolamento era stabilito che "tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal soggetto o dai soggetti che hanno redatto il progetto".
Il C.N.I. aveva osservato che la sottoscrizione di tutti gli elaborati dovesse essere effettuata dal progettista, considerando che alcuni di essi ben potrebbero essere stati "redatti" dai collaboratori dello stesso progettista, senza assunzione di responsabilità nei confronti del committente.
Così, già nella bozza del 14 maggio 1999, confermata nelle successive edizioni, venne modificato il comma 10 come segue: "Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche".

- Art. 40, comma 8
Il C.N.I. aveva osservato che non era indicato, in tale comma, chi dovesse curare (e chi dovesse sostenere l'onere della spesa) la verifica di validità, al termine della realizzazione dell'intervento, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione.
Già nella bozza del 14 maggio 1999, confermata nelle successive edizioni, la norma venne completata con l'indicazione del responsabile, nella persona del "direttore dei lavori".

- Art. 52, comma 1
Il C.N.I. aveva osservato che la disciplina sulla "esclusione dalle gare" prevedeva norme sanzionatorie a carico di "soggetti singoli o riuniti" venuti a trovarsi in determinate situazioni (fallimento, condanna, inadempienza di obblighi presidenziali, ecc.) escludendo, quindi, le società di ingegneria, come tali, da siffatte sanzioni, con una gravissima discriminazione rispetto ai professionisti "singoli o riuniti".
Già nella bozza del 14 maggio 1999, confermata nelle successive edizioni, tale normativa venne integrata, contemplando sanzioni anche a carico dei direttori tecnici e dei soci delle società.

- Art. 53, comma 1
Il C.N.I. aveva osservato che, per il direttore tecnico delle società di ingegneria, non era previsto l'obbligo del requisito dell'iscrizione all'albo professionale.
Tale requisito venne, quindi, prescritto già nella bozza del Regolamento del 14 maggio 1999, confermata nelle successive edizioni.

- Art. 54
Il C.N.I. aveva osservato che tale articolo, intitolato ai "requisiti delle società professionali", si limitava, invece a trattare delle sole società "costituite nella forma di società cooperativa".
L'articolo venne, quindi, integrato già nella bozza di regolamento del 14 maggio 1999, confermata nelle successive edizioni.

- Art. 127
Il C.N.I. aveva osservato che non era legittimo affidare, puramente e semplicemente, al direttore dei lavori le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla normativa sulla sicurezza (v. art. 116, comma 3 della prima bozza del 22 dicembre 1998).
Perciò, nella successiva bozza del 14 maggio 1999, il Ministero inserì un nuovo articolo (127) dedicato espressamente alla "sicurezza nei cantieri".
In detto articolo, pur confermandosi tale attribuzione in capo al direttore dei lavori, venne però anche stabilito che, "nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa" sulla sicurezza nei cantieri, "le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni". La disposizione è stata confermata anche nell'ultima edizione del Regolamento.



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