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Rif. DV05796
Documento 11/03/1999 NOTA
Fonte CNI
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 11/03/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 9779 del 11/03/1999
Note
Allegati
Titolo INTERVENTI IN ZONE SISMICHE - NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE - DISEGNO DI LEGGE (PUBBLICATA SU INGEGNERE ITALIANO N. 300/99 PAG. 9)
Testo La Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato sta esaminando, in sede deliberante, il disegno di legge in oggetto, nel testo approvato in sede referente, di cui al documento atto Senato n. 2344-A.

Il testo in discussione, che all'inizio appariva sostanzialmente in linea con gli indirizzi europei, con lo sviluppo delle conoscenze da parte degli ingegneri e degli architetti e rispondente all'esigenza di semplificazione delle procedure e di eliminazione di controlli per lo più inutili, dopo le modifiche apportate in Commissione merita le seguenti osservazioni, relative soprattutto all'art. 3 del disposto.
Nel disegno di legge originario proposto dal Sen. Veltri, l'eliminazione dei controlli pubblici sulle costruzioni in zone sismiche era giustamente accompagnata dall'attribuzione del controllo di sicurezza a specifiche e competenti figure professionali costituite dai collaudatori in corso d'opera, tramite il rinvio alle norme vigenti in materia di collaudi.

Purtroppo, però, nel testo approvato dalla Commissione, è inopinatamente comparsa la norma di cui all'art. 3, comma 2, che consente anche ai geometri ed ai periti edili iscritti agli albi da almeno dieci anni, di collaudare "le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato".

Pare del tutto evidente che l'attribuzione della competenza a collaudare fabbricati, sia pure con l'impiego di elementi strutturali semplici, sia del tutto al di fuori della preparazione dei periti edili e dei geometri e porrebbe a grave rischio quella sicurezza che, anche in presenza di una semplificazione dei controlli tecnici, si deve tuttavia mantenere in sommo grado ove non si voglia compromettere la buona esecuzione di una legge da tanto tempo attesa e dalla quale bisogna escludere ogni elemento suscettibile di decretarne il fallimento.

D'altra parte, le competenze dei geometri, secondo il R. D. 11 febbraio 1929, n. 274, tuttora vigente, e contenente il Regolamento per la professione di geometra, sono limitate a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone", oltre che al "progetto, direzione vigilanza di modeste costruzioni civili".

Perciò, l'eliminazione di controlli tecnici preventivi da parte della Pubblica Amministrazione deve essere accompagnata dalla garanzia che il collaudo statico sia effettuato da professionisti assolutamente competenti e preparati, quali sono gli ingegneri e gli architetti, senza possibilità di consentire l'effettuazione di tale collaudo a professionisti soltanto diplomati, la cui formazione non garantisce in modo assoluto quella sicurezza necessaria in tutte le costruzioni e, particolarmente, nelle zone sismiche.

Se così non fosse, la nuova ed attesa legge sulle semplificazioni burocratiche in materia darebbe luogo a gravissimi inconvenienti con la conseguente necessità di tornare subito ai vecchi controlli.

E' assolutamente necessario, quindi, mantenere una strettissima correlazione fra eliminazione dei controlli tecnici della P.A. e la garanzia della massima sicurezza in tutte le fasi della realizzazione dì costruzioni civili in zone sismiche.

D'altra parte, le stesse "opere realizzate in muratura ordinaria" anche in assenza di elementi strutturali semplici in cemento armato, non sempre possono essere considerate di una semplicità tale da affidare alle limitate competenze professionali dei periti edili e dei geometri.

Infatti, l'edificio in muratura consiste in una struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi collegati tra di loro e le fondazioni disposte in modo da resistere alla azioni verticali ed orizzontali, da dimensionare e verificare attraverso opportuni calcoli, che esulano certamente dalle conoscenze dei tecnici diplomati.

In tema di collaudi, infatti, le competenze dei geometri si riferiscono unicamente alle "modeste costruzioni civili" di forma regolare (escluse quelle irregolari) e per le quali è consentito il dimensionamento semplificato.

Altrimenti si metterebbe in grave pericolo quella incolumità delle persone che è stata sempre massima cura del legislatore assicurare.

Sintomatico appare, del resto, il contrasto che risulta dal confronto fra il comma 1 dell'art. 3, che affida il collaudo "ad ingegnere ed architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che abbiano comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica"; ed il comma 2 dello stesso articolo, secondo il quale le opere realizzate in zone sismiche "possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni", senza pretendere il requisito della "comprovata esperienza".

E' qui evidente l'impossibilità di richiedere, anche ai geometri ed ai periti, una "comprovata esperienza" che essi non possono assolutamente possedere, in quanto non solo sono completamente sprovvisti dalla capacità e delle competenze tecniche necessarie in materia, ma mancano ovviamente anche di qualsiasi esperienza lavorativa nel campo.

Ne discende la necessità che sia modificato il comma 2 dell'art. 4 del disegno di legge, dovendosi limitare la competenza al collaudo, in capo ai geometri ed ai periti, soltanto di quelle opere che essi hanno la possibilità giuridica di progettare.

Tale comma, infatti, così come congegnato, autorizzerebbe i tecnici diplomati anche al collaudo delle opere di recupero e ristrutturazione di antichi edifici in muratura, situati per giunta in zone sismiche, anche se risalenti all'epoca greca e romana.

Non vi è chi non vede l'assurdità di una tale disposizione ed i pericoli che ne possono derivare.

Sotto un altro aspetto, va rilevato che nel testo approvato dalla Commissione non è stata presa in considerazione la proposta di questo C.N.I. intesa a legittimare al collaudo statico di tali opere anche gli ingegneri e gli architetti i quali, pur mancando del requisito di iscrizione decennale all'Ordine, avessero conseguito il "diploma di specializzazione universitario in costruzioni in cemento armato".

Trattasi, infatti, di corsi biennali, per un totale di 1.000 ore di insegnamento e/o attività pratiche guidate, con un esame finale teorico-pratico sugli insegnamenti e le attività svolte durante il corso.

Sembrerebbe opportuno, infatti, seguendo un orientamento ormai diffuso nelle professioni tecniche, un riconoscimento formale della cultura specialistica acquisita nei corsi di specializzazione, consentendo a tali professionisti - per lo più giovani - la possibilità di compiere attività di collaudo anche prescindendo dalla prescritta anzianità decennale all'Ordine.

Si confida, ad ogni modo, che il rappresentante del Governo in Commissione vorrà ribadire quanto già ebbe a sostenere in Commissione (seduta del 14 luglio 1998) e cioè che non poteva essere favorevole all'attribuzione delle competenze di collaudo in zona sismica ai geometri ed ai periti, "in quanto le competenze dei geometri sono già disciplinate da una circolare ministeriale del 1979 e sono oggetto di disegni di legge organici di riordino della materia".

Si ritiene, infine, sottolineare la necessità di impedire che una legge di così tanto rilievo contenga già "in nuce" i germi del suo autodissolvimento, in quanto, se venisse meno la sicurezza e fosse compromessa l'incolumità delle persone a causa dell'affidamento dei collaudi a professionisti sprovvisti della necessaria competenza, diverrebbe ineludibile il ritorno ai vecchi controlli dei pubblici poteri.



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