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Rif. DV05685
Documento 05/01/1999 CODICE DEONTOLOGICO E REGOLAMENTO
Fonte CNI
Tipo Documento CODICE DEONTOLOGICO E REGOLAMENTO
Numero
Data 05/01/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 8991 del 07/01/1999
Note
Allegati
Titolo XLIII CONGRESSO NAZIONALE - MOZIONE N. 4 - 'CODICE DEONTOLOGICO' - REGOLAMENTO
Testo REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ad ogni ingegnere iscritto all'albo professionale.
Chi esercita la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente regolamento deontologico.


Doveri dell'ingegnere

Art. 1 - La professione dell'ingegnere deve essere esercitata sulla base dei principi del codice deontologico.
L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi del committente sia nei riguardi della collettività.

Art. 2 - Le presenti regole si applicano per tutte le prestazioni professionali esercitate sia saltuariamente che in continuità, in forma autonoma o associata, nonché societaria e dipendente.

Art. 3 - L'ingegnere, nell'esercizio di qualunque atto professionale, deve avvalersi delle conoscenze tecnico-scientifiche in suo possesso e della propria competenza in materia.

Art. 4 - L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria cultura onde soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

Art. 5 - Il comportamento dell'ingegnere, nel rispetto della libertà dei diritti sanciti dalla Costituzione, deve essere consono al decoro e alla dignità professionale, anche al di fuori dell'esercizio della professione.

Art. 6 - L'ingegnere non accetta incarichi per i quali ritenga di non avere adeguate conoscenze né quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità ed organizzazione per l'adempimento degli impegni da assumere.

Art. 7 - L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente possano contrastare con i suoi doveri professionali. L'ingegnere denuncia all'Ordine ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al codice deontologico da qualunque parte provengano, affidando all'Ordine stesso la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.

Art. 8 - L'ingegnere, per svolgere la propria attività in qualità di socio o di dipendente di società o associazioni professionali, verifica che i relativi statuti e regolamenti siano conformi ai principi del presente codice deontologico e si impegna a rispettarli.

Art. 9 - L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non svolge prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
Nel caso di incarichi professionali assunti in forma collegiale, o per incarichi assunti dalla società professionale, l'ingegnere è tenuto a chiarire sin dall'inizio, verso i Colleghi e verso il Committente, i propri limiti di competenza professionale e di responsabilità.
L'ingegnere sottoscrive tali prestazioni professionali rese in forma collegiale solo nel rispetto dei limiti di cui sopra.

Rapporti con l'Ordine

Art. 10 - L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.
Ogni ingegnere ha l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

Art. 11 - L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

Art. 12 - L'ingegnere, su richiesta dell'Ordine, presta assistenza professionale ai giovani ingegneri nello svolgimento del loro tirocinio.

Art. 13 - L'ingegnere è tenuto a segnalare all'Ordine tutte le violazioni del presente codice, nonché l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, di cui sia venuto a conoscenza.


Rapporti con i Colleghi e con gli appartenenti ad altre professioni tecniche

Art. 14 - Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i Colleghi ingegneri alla massima lealtà e correttezza anche allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

Art. 15 - Lealtà e correttezza devono essere garantite e pretese anche nei confronti degli altri Colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

Art. 16 - L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

Art. 17 - L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, dovrà informare per iscritto i professionisti a cui subentra e potrà accettare l'incarico solo a condizione che la committenza abbia effettivamente esonerato i primi incaricati.
In tutti i casi in cui a seguito dell'esonero insorga un contenzioso tra il committente e i professionisti, il subentrante informa l'Ordine e si attiene alle conseguenti determinazioni.

Art. 18 - L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali.
In particolare si deve astenere:
a) dall'esaltare le proprie qualità denigrando quelle altrui;
b) dal promettere o fornire vantaggi o benefici esterni al rapporto professionale;
c) dal partecipare a concorsi o a bandi di gara di affidamenti di incarichi le cui condizioni siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dall'Ordine, pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere;
d) dal partecipare a concorsi o a bandi di affidamento d'incarichi quando il Collega di studio o della società professionale di appartenenza è partecipe della stesura del concorso o del bando e della commissione giudicatrice;
e) dal sottomettersi a richieste della committenza che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.


Rapporti con la Committenza

Art. 19 - Il rapporto con la committenza è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

Art. 20 - L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali, fatte salve le disposizioni di legge.
Egli, inoltre, non può operare in modo da pregiudicare il committente, divulgando le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

Art. 21 - L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente regolamento, i contenuti, i termini e i tempi dell'incarico professionale conferitogli.

Art. 22 - L'ingegnere ha pure l'obbligo di concordare con il committente il livello della prestazione e determinare le modalità di calcolo del relativo compenso.
L'ingegnere è compensato per le proprie prestazioni professionali a norma delle tariffe vigenti, la cui osservanza è preciso dovere professionale.

Art. 23 - L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicarne a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

Art. 24 - L'ingegnere, nel caso sia interessato a materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, è tenuto ad informare il committente, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione dei principi basilari del codice deontologico.
L'Ingegnere non può avere cointeressenze di qualsiasi tipo nella realizzazione di lavori ed opere in cui sia intervenuto con sue prestazioni professionali

Art. 25 - L'ingegnere svolge l'incarico assunto sotto la sua diretta responsabilità evitando ogni forma di subappalto e di sfruttamento dell'altrui lavoro intellettuale.
E' altresì vietata la prestazione professionale resa per il tramite di soggetti terzi estranei al rapporto fiduciario di cui all'art. 19.


Rapporti con la collettività

Art. 26 - L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

Art. 27 - L'Ingegnere, nonché gli studi associati e le società professionali e di ingegneria possono rendere pubblici i servizi professionali che sono in grado di svolgere direttamente per conto del committente.
Tali comunicazioni possono essere fatte direttamente o a mezzo di altri strumenti compresi quelli informatici e telematici a condizione che:
- espongano contenuti accurati e veritieri;
- rispettino le vigenti norme sulla pubblicità;
- non contengano dichiarazioni di superiorità o di critica nei confronti dei servizi professionali forniti da altri soggetti;
- non contengano riferimenti ai compensi;
- non contengano confronti con onorari e spese degli altri soggetti;
- non contengano i nominativi dei clienti senza avere avuto da essi la relativa autorizzazione;
- non contengano informazioni complete o espresse in forma tale da ingenerare false convinzioni nei potenziali committenti:
- non ledano il decoro dell'attività professionale di ingegnere.

Disposizioni diverse e complementari

Art. 28 - Sono incompatibili con la professione di ingegnere le azioni ed i comportamenti sotto riportati:
a) la posizione di giudice o arbitro in cui sia interessato (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
b) l'abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
c) l'esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza la necessaria autorizzazione;
d) la collaborazione, sotto qualsiasi forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza, salvo quanto consentito dalle disposizioni legislative vigenti;
e) le operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
f) l'attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione, con altri professionisti senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
g) l'uso improprio della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire direttamente o procurare ad altri incarichi professionali;
h) la partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto di concorso.
L'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico;

Art. 29 - L'ingegnere ha l'obbligo di depositare almeno ogni due anni presso l'Ordine, il proprio curriculum aggiornato ed autocertificato avvalendosi di schemi predisposti.

Art. 30 - L'ingegnere, nel richiedere l'opinamento o il visto su prestazioni effettuate, ha l'obbligo di dichiarare il livello dell'incarico comprovando la congruità degli elaborati.


Disposizioni finali

L'inosservanza dei precetti degli obblighi e dei divieti fissati nel presente regolamento deontologico configura l'abuso o la mancanza nell'esercizio della professione o il fatto disdicevole al decoro professionale contemplato nell'art. 5 della legge 24.6.1923 n. 1395 ed è punibile con le sanzioni disciplinari previste al capo III del R.D. 23.10.1925 n. 2537



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