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Rif. DV05568
Documento 23/09/1998 NOTA ALLA VIII COMMISSIONE DEL SENATO AMBIENTE E TERRITORIO
Fonte CNI
Tipo Documento NOTA ALLA VIII COMMISSIONE DEL SENATO AMBIENTE E TERRITORIO
Numero
Data 23/09/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 8055 del 23/09/1998
Note
Allegati
Titolo RIFORMA LAVORI PUBBLICI - DISEGNO DI LEGGE N. 2288 - MODIFICHE ALLA LEGGE 109/94 - PROPOSTA DI EMENDAMENTI
Testo Il disegno di legge indicato in oggetto, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame, in sede deliberante, di codesta Commissione merita, ad avviso di questo Consiglio Nazionale, di essere modificato in pochissimi punti, alcuni dei quali peggiorati nel corso dell'esame presso l'altra Assemblea legislativa.

Si tratta delle seguenti disposizioni:

A) All'art. 6, comma 2, capoverso 2 è stata abrogata la norma (art. 17, comma 3 della legge vigente) concernente la necessità dell'iscrizione all'albo per i progettisti "dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione" e si consente addirittura, quando si tratti di "tecnici diplomati", la possibilità di progettare anche "in assenza di abilitazione" qualora siano "in servizio presso l'amministrazione aggiudicante da almeno cinque anni" e che "risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione". Tale possibilità, invece, deve essere riservata soltanto ai tecnici diplomati ai quali è consentito il sostenimento dell'Esame di Stato ma è fatto divieto di iscrizione agli Albi.

Va considerato, infatti, per quanto riguarda l'obbligo dell'iscrizione all'albo dei progettisti, che l'esercizio della professione in Italia è unico e non vi può essere dualità fra soggetti dipendenti e liberi professionisti che esercitano la medesima attività. Del resto per altre professioni (ad es. per gli avvocati dipendenti e per i docenti universitari) solo gli iscritti agli albi possono esercitare la professione, con comportamenti di responsabilità e di deontologia identici a quelli dei liberi professionisti.

Inoltre, nell'ultimo contratto per i pubblici dipendenti è prevista una espressa funzione riservata ai soli professionisti dipendenti iscritti agli albi.

In ogni caso, l'eliminazione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ordine per i progettisti dipendenti dalla P.A. costituisce un ingiustificato ed inammissibile tentativo di minare l'unitarietà ed il prestigio dello stesso.

Quanto ai "tecnici diplomati" dipendenti dalla P.A. e non abilitati all'esercizio della professione, la possibilità di firmare i progetti deve essere attribuita unicamente ove esista un divieto di legge all'iscrizione nei Collegi professionali.

Si propone, pertanto, l'emendamento di cui all'allegato 1.

B) All'art. 6, comma 2, capoverso 6 dello stesso disegno di legge, la Camera dei Deputati ha sostituito le parole iniziali "Ai fini della presente legge": con le parole "Si intendono per":, con ciò venendo ad estendere, inopinatamente e senza alcuna ragione, la disciplina delle società di ingegneria non solo, come è sempre stato previsto dalla "Merloni" in poi, alle società operanti nel settore delle opere pubbliche (campo di operatività della legge quadro riformanda), ma anche al settore privato, il quale va piuttosto meglio disciplinato dal codice civile e dalla normativa generale sulle società.

Si propone, pertanto, l'emendamento di cui all'allegato 2.

C) Sempre a proposito delle società di ingegneria si ritiene che, per le stesse, dovrebbe essere ripresa la disposizione della prima "Merloni" che opportunamente stabiliva il divieto di esercitare le attività di produzione di beni di cui all'art. 2195 C.C.

Ciò per garantire la massima trasparenza nel loro operare, tenuto conto che compito delle società di ingegneria, secondo lo stesso testo del D.D.L., è quello di esperire "studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione di lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale" e null'altro.

Sarebbe, quindi, da evitare la commistione di interessi che si avrebbe qualora esse fossero abilitate anche all'esercizio di attività commerciali od industriali.

Si propone, pertanto, l'emendamento di cui all'allegato 3.

D) Ancora a proposito delle stesse società si rileva che la Camera dei Deputati, all'art. 6, comma 2, capoverso 7, a proposito dei requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di professionisti e di ingegneria, ha soppresso le parole "anche ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, nø 266" opportunamente esistenti nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

Si è voluto eliminare ogni riferimento alla regolamentazione che emanerà dalla c.d. legge Bersani, creando così, nel nostro ordinamento giuridico, due tipi diversi di società di progettisti: uno regolato unicamente dalla legge quadro sulle opere pubbliche (ma che si vorrebbe estendere come si è sopra visto al punto B, anche alle opere private) ed uno disciplinato dalla normativa generale sulle società di professionisti quale deriverà dal regolamento di cui alla legge 266/1997.

Si propone l'emendamento di cui all'allegato 4.

Considerata la grande rilevanza delle osservazioni e proposte sopra enunciate, si pregano vivamente i Parlamentari ai quali la presente è indirizzata, di voler cortesemente approfondirne i vari aspetti e qualora le condividano, di presentare gli emendamenti proposti entro giovedì 24 p.v. , sostenendoli poi adeguatamente nel corso della discussione in Commissione.

Si ringrazia molto vivamente per l'attenzione che sarà prestata alla presente e si porgono i più distinti pensieri e saluti.


Allegato 1

Nell'art. 6, comma 2, capoverso 2 del D.D.L. nø 2288 - B dopo le parole "abilitati all'esercizio della professione", sono aggiunte le parole "ed iscritti agli albi professionali". Il periodo successivo è sostituito dal seguente:

" I tecnici diplomati in possesso dell'abilitazione ma ai quali è inibita l'iscrizione ai Collegi professionali possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione".

Allegato 2

Nell'art. 6, comma 2, capoverso 6 del D.D.L. nø 2288 - B le parole iniziali "Si intendono per": sono sostituite dalle parole "Ai fini della presente legge:" - Conseguentemente, all'inizio dei periodi di cui alle lettere a) e b) del capoverso è aggiunta la parola "sono".

Nota - Si ripristina, così, il testo già approvato dal Senato della Repubblica.

Allegato 3

C) Nell'art. 6, comma 2, capoverso 6, lett. b del D.D.L. nø 2288 - B dopo le parole "studi di impatto ambientale" soo aggiunte le parole "e che non esercitino le attività di produzione di beni".

Nota - Viene così ripristinato il testo della legge 11 febbraio 1994, nø 109 (c.d. legge Merloni).

Allegato 4

Nell'art. 6, comma 2, capoverso 7 del D.D.L. nø 2288 - B, in fine del primo periodo, dopo le parole "presente articolo" sono aggiunte le parole "anche ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, nø 266".

Nota: Si ripristina, così, il testo già approvato dal Senato della Repubblica.



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