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Rif. DV05519
Documento 03/07/1998 RISOLUZIONI
Fonte ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
Tipo Documento RISOLUZIONI
Numero
Data 03/07/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 7695 del 30/07/1998
Note
Allegati
Titolo ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI - ROMA 3 LUGLIO 1998 - RISOLUZIONI
Testo 1) Società di progettazione

L'A.d.P. udita la relazione del Vicepresidente del CNI ing. Alberto Dusman in cui in particolare veniva illustrata una articolata proposta di servizi ed attività da parte del CNI e degli Ordini anche per le società professionali,
- approva all'unanimità la relazione stessa e dà mandato al Vicepresidente ing. Dusman di sviluppare e approfondire l'ipotesi delineata avvalendosi anche della collaborazione di un gruppo di lavoro composto da Presidenti di Ordini per una sua promozione e coordinamento presso gli Ordini provinciali.

L'Assemblea altresì preso atto dello stato attuale dell'iter legislativo per la completa definizione delle società professionali, tenuto conto dell'attenzione che la Categoria intende riservare a tali organizzazioni destinate ad assumere nel prossimo futuro sempre maggior rilievo nell'esercizio della professione, ritiene che debba essere attuata da parte del CNI e degli Ordini provinciali ogni iniziativa finalizzata a far gravitare le società professionali nell'area dell'Ordine, sollecita in tal senso gli Ordini ed il CNI ad avviare i servizi proposti nella su richiamata relazione del Vicepresidente e a dare la massima diffusione degli stessi e dei servizi comunque svolti presso gli iscritti e le società attualmente costituite.

2) Competenze professionali.

- Competenze degli ingegneri relazioni geotecniche.

- L'A.d.P. udita la relazione del Presidente del CNI ing. Giovanni Angotti, visto il parere del Consiglio di Stato N. 705/98 che conferma l'esclusiva competenza degli Ingegneri per le relazioni geotecniche e che inoltre conferma ulteriormente la validità e la fondatezza della posizione assunta dalla Categoria sull'argomento, invita il CNI e gli Ordini Provinciali a dare la massima informazione agli iscritti della sentenza del Consiglio di Stato;

- Competenze degli ingegneri sugli edifici vincolati ex legge 1089/39.

L'A.d.P., udita la relazione del Presidente del CNI ing. Giovanni Angotti,

preso atto della decisione di alcune Soprintendenze di non prendere in esame progetti di restauro interessanti edifici vincolati ex legge 1089/39 se non sottoscritti da un architetto,

preso atto del parere 386/97 della II Sezione Consiglio di Stato che addirittura estende tale riserva anche agli edifici non ancora oggetto di "notifica",

considerato che viceversa il disposto dell'art.52 secondo comma del R.D. 23.10.1925 n.2537 che per quanto attiene alla parte tecnica riconosce completa autonomia all'ingegnere riservando all'architetto la sola parte artistica,

considerato altresì che la Direttiva 384/85/CEE riconosce agli ingegneri edili ed agli ingegneri civili, quest'ultimi già in possesso del titolo di studio alla data di notifica della direttiva (4 agosto 85) (nonchè a coloro che avessero iniziato la loro formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica) la piena competenza nel settore dell'architettura e quindi la possibilità di esercitare la professione in tale settore nei Paesi dell'Unione Europea e che di conseguenza verrebbe a crearsi una irragionevole loro estromissione dalle attività di architettura soltanto in Italia,

considerato infine l'art.2 del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10.6.94 n.776 in cui si stabilisce la possibilità per i soggetti in possesso di un titolo riconosciuto valido dalla normativa comunitaria per l'esercizio della professione nel settore dell'architettura di accedere all'Albo degli Architetti,

assume all'unanimità la determinazione che debbano essere contestate le decisioni delle varie Sovrintendenze ed il parere del Consiglio di Stato in quanto in contrasto con i vigenti disposti dell'art.52, della Direttiva 384/85CEE e del su richiamato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n.776/94 ribadendo la completa autonomia degli ingegneri sugli edifici vincolati ex legge 1089/39 indipendentemente dalla specializzazione per quanto attiene alla parte tecnica e ribadendo altresì la completa competenza nel settore dell'architettura da parte degli ingegneri civili, cui si applichi la disciplina transitoria della direttiva, nonché da parte degli ingegneri edili.

Da mandato al CNI di assumere le conseguenti iniziative in merito.

3) Cassa di Previdenza - Gestione separata

L'A.d.P. richiamata la propria precorsa delibera del settembre 1997, udita la relazione del Consiglieri del CNI ingegneri Polese e Sozzo, approva la relazione stessa e l'operato svolto dal CNI, ribadisce la propria risoluzione del settembre 1997 finalizzata all'istituzione di una gestione separata presso l'Inarcassa e dà mandato al CNI di proseguire le iniziative avviate in tal senso partecipando tutti gli organismi interessati e valutando anche nel contempo le effettive possibilità di costituire una nuova Cassa di previdenza.

4) Autonomia didattica universitaria e riforma dell'Ordinamento professionale.

L'A.d.P. udita la relazione del Presidente del CNI ing. Angotti, condivide le perplessità esposte nella relazione del Presidente sulla riforma universitaria che non appare in sintonia con la proposta all'esame del Consiglio dei Ministri sull'ammodernamento dell'attuale sistema ordinistico e con la quale in particolare si prefigura la perdita del valore legale del titolo di studio, approva la relazione stessa, dà mandato al CNI di avviare ogni iniziativa finalizzata a modificare tali aspetti della riforma universitaria altresì sollecita tutti gli Ordini e le Federazioni e Consulte regionali ad avviare una forte campagna di informazione presso gli iscritti, i docenti delle Facoltà di Ingegneria e l'opinione pubblica in generale sui rischi che tale riforma universitaria comporta.



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