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Rif. DV05517
Documento 30/04/1998 PARERE
Fonte ANTITRUST
Tipo Documento PARERE
Numero 141
Data 30/04/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 7694 del 30/07/1998
Note
Allegati
Titolo PRVENZIONE INCENDI - CORSI DI FORMAZIONE - COMPETENZE VV.FF. - REVISIONE ART. 3 L. 609/96 - NECESSITA'
Testo Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito ad alcune disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge del 28 novembre 1996, n. 609, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto ".

L'articolo 3 della legge n. 609/96 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco specifiche competenze riguardanti le attività di formazione e di vigilanza per la prevenzione e la protezione antincendio che devono essere svolte ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare, il d.lgs. n. 626/94 prevede l'obbligo per ogni datore di lavoro di designare preventivamente il personale incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso (articolo 12, comma 1, lettera b). Gli addetti selezionati devono poi essere adeguatamente istruiti tramite appositi corsi di formazione (articolo 22, comma 5), per la cui erogazione non è prevista alcuna esclusiva.

La citata legge n. 609/96 stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possa offrire attività di formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze, dietro corrispettivo determinato con decreto del Ministro dell'Interno in concerto con il Ministro del Tesoro (articolo 3, comma 1).

Inoltre, la normativa in oggetto dispone che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco rilascino, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità ai lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da enti pubblici e privati (cfr. legge n. 609/96, articolo 3, comma 3).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 626/94, in data 10 marzo 1998 il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno emanato un decreto che dispone l'obbligatorietà dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i lavoratori addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro caratterizzati da un'elevata probabilità di rischio di incendio (articolo 6, comma 3). Dopo sei mesi dall'emanazione del decreto, l'attestato risulterà obbligatorio per un numero consistente di attività.

L'attuale quadro normativo, pertanto, demanda al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il rilascio degli attestati di idoneità tecnica relativi alla frequenza dei corsi di formazione e addestramento e, contestualmente, consente al medesimo di organizzare tali corsi, in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. In altri termini, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene conferito un doppio ruolo, ossia quello di soggetto che opera in concorrenza con altri operatori nel mercato dei corsi di formazione antincendio e quello di monopolista nella certificazione dell'idoneità tecnica di detti corsi.

L'Autorità ritiene che in tale modo si determini un rilevante vantaggio concorrenziale a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel mercato dei corsi di formazione antincendio. Infatti, le imprese pubbliche e private per le quali è previsto l'obbligo della certificazione di idoneità, dovendo scegliere un corso di formazione e addestramento, saranno presumibilmente indotte a privilegiare quelli offerti dal soggetto che è anche l'unico istituzionalmente incaricato del rilascio dell'attestato di idoneità tecnica.

Tale vantaggio concorrenziale non appare giustificato. Infatti, sebbene l'articolo 3 della legge n. 609/96 trovi fondamento nella necessità di garantire la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, esso non appare l'unico strumento idoneo alla realizzazione di tali esigenze di carattere generale. Lo stesso fine potrebbe essere ugualmente raggiunto, senza produrre distorsioni concorrenziali, mantenendo la presenza dei Vigili del Fuoco nel mercato dei corsi di formazione antincendio e assegnando il compito della certificazione a soggetti terzi, non attivi nel suddetto mercato. Alternativamente, nel caso in cui si disponesse per mantenere in capo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'attività di certificazione, esso non dovrebbe operare nel mercato della formazione.

Per quanto precede, l'Autorità auspica una revisione dell'articolo 3 della legge n. 606/96 volta ad evitare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivesta il descritto doppio ruolo in quanto suscettibile di produrre ingiustificate e consistenti distorsioni del corretto funzionamento della concorrenza nel mercato dei corsi di formazione antincendio .



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