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Rif. DV05461
Documento 26/05/1998 PARERE
Fonte MINISTERO DELLE FINANZE
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 26/05/1998
Riferimento Protocollo Mittente n. III- 1998/78218 Protocollo CNI n. 7636 del 23/07/1998
Note INGEGNERE ITALIANO N. 293/98 PAG. 22
Allegati
Titolo INGEGNERI DIPENDENTI - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - ASSOGGETTABILITA' AD I.V.A. - LEGITTIMITA'
Testo L'Ufficio del Coordinamento Legislativo ha trasmesso alla scrivente il quesito del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri con il quale si chiede di conoscere quale sia il trattamento tributario da applicarsi, agli effetti dell'IVA, ai compensi per prestazioni professionali rese dagli ingegneri che siano nel contempo pubblici dipendenti, e ciò anche alla luce della nuova disciplina del tempo parziale nel pubblico impiego prevista all'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al riguardo occorre premettere che gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono che sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi rese, nell'esercizio di arti o professioni, da parte di persone fisiche per l'esercizio anche in forma associata delle attività stesse. A tal fine si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni rese dai citati soggetti che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, con la sola esclusione dei servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Nel caso di specie, considerato che le prestazioni rese dagli ingegneri, analogamente a quelle rese da altri professionisti quali medici, avvocati, ecc., costituiscono l'esplicazione della loro specifica attività professionale, la scrivente ritiene che le stesse realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto qualora siano svolte in modo abituale, sistematico e non occasionale.

E' da considerare ininfluente la circostanza che le stesse non siano esercitate dai professionisti interessati in modo esclusivo ma contemporaneamente ad altre attività rientranti in un rapporto di lavoro dipendente.

Tale previsione di imponibilità non sussiste nel caso in cui il pubblico dipendente esegue prestazioni professionali nella detta qualità per incarico della pubblica amministrazione di appartenenza. In quest'ultima ipotesi le prestazioni rese, integrando la fattispecie di lavoro dipendente, fanno venir meno il presupposto oggettivo di imponibilità al tributo e restano soggette alla disciplina prevista per il lavoro dipendente.

L'Ufficio IVA in indirizzo è pregato di portare a conoscenza del Consiglio istante il contenuto della presente nota.



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