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Rif. DV04609
Documento 30/05/1997 NOTA AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Fonte CNI
Tipo Documento NOTA AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Numero
Data 30/05/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 3536 del 30/05/1997
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - COLLEGAMENTO TELEMATICO - LEGGE N. 675/96 - TUTELA DEI DATI PERSONALI -
Testo Come noto la legge in oggetto destinata alla tutela della cosiddetta privacy informatica nel disciplinare e liberalizzare l'immagazzinamento e la circolazione di dati relativi alle persone impone ai destinatari delle disposizioni alcuni obblighi cui adempiere entro termini stabiliti.

Fra questi fondamentalmente l'obbligo di acquisire il consenso del soggetto cui si riferiscono i dati, per qualsiasi ipotesi di raccolta o scambio di informazioni da parte di privati o enti pubblici economici.

Esiste poi ex art. 7 l'obbligo per chi intenda procedere ad un trattamento di dati personali di darne notificazione ad una apposita autorità denominata "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (art.30).

La recente entrata in vigore della legge per ciò che attiene alcuni degli adempimenti ivi previsti e l'ampiezza della sfera oggettiva e soggettiva di applicazione delle varie disposizioni, ha creato notevole attenzione da parte della stampa e della opinione pubblica.

Gli Ordini provinciali hanno dunque avanzato numerose richieste tese ad acquisire informazioni sui nuovi modelli comportamentali cui informare l'attività amministrativa.

Nell'evidenziare che dal combinato disposto degli articoli 11 nø 1, 12 (lett. a) e 27, si evince che l'istituto del consenso non trova applicazioni per i dati "trattati" dagli Ordini provinciali (enti pubblici non economici che utilizzano gli elementi in loro possesso per fini istituzionali cui anzi sono tenuti per espresse disposizioni normative) perplessità ragionevoli emergono invece in merito ad altre questioni.

In particolare si pone il problema di quali siano gli obblighi diretti degli Ordini nei confronti del Garante cui è dovuta la notificazione dei dati da trattare (art. 7). Le informazioni in questione sono in sostanza quelle previste dalla legge (nome, cognome, data di nascita, residenza, laurea ed abilitazione) per l'inserimento nell'Albo, nonchè quelle facoltative che l'iscritto abbia accettato di fornire (settore prevalente di attività, status professionale etc.), entrambe per gli usi "tenuta dell'Albo" e indicazioni su richiesta della P.A. (per esempio di terne di nominativi per collaudo statico ex legge 1086/71 o per commissioni giudicatrici per procedure concorsuali).

Di più difficile comprensione (sempre per il profilo che qui interessa e cioè i compiti cui deve assolvere l'Ordine) è il comma 5 dell'art. 7 laddove si prevede che gli iscritti agli Albi professionali che si trovino ad essere a qualsiasi titolo responsabili del trattamento di dati personali e quindi tenuti alla notifica del Garante, possono effettuare la stessa per il tramite dell'Ordine di appartenenza.

Ora è indiscutibile, al di là della obiettiva difficoltà di tipicizzare le ipotesi di trattamento dati da parte di ingegneri iscritti agli Albi, il disorientamento degli Ordini nell'immaginare ed articolare forme e procedure idonee a rilevare tali dati.

Sul tema, allora, appare necessario acquisire il parere di codesto Ufficio o ottenere una indicazione sull'eventuale emanazione di una circolare di concerto con gli altri dicasteri interessati.

Viceversa risulterebbe impossibile per questo Consiglio Nazionale impartire istruzioni agli Ordini Provinciali.

Tanto si espone in attesa dei richiesti chiarimenti.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono distinti saluti.



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