Testo
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Art. 1
Nozione
I soggetti in possesso di diploma di laurea e titolari di abilitazione all'esercizio di una professione intellettuale e iscritti in albi di Ordini professionali, i quali espletino, in regime di subordinazione, in via esclusiva o prevalente, l'attività propria di una professione intellettuale, sono definiti "professionisti dipendenti".
Art. 2
Subordinazione ed autonomia intellettuale
I "professionisti dipendenti" sono assoggettati alle norme che disciplinano ogni singola professione ed ai poteri di vigilanza attribuiti agli Ordini Professionali, rispondendo ai rispettivi ordinamenti, anche in relazione al rispetto dei codici etici e deontologici.
Le norme in materia di lavoro subordinato si applicano al "professionista dipendente" in quanto compatibili con la disciplina specifica di ciascuna attività professionale.
Il "professionista dipendente" svolge la propria prestazione nell'ambito delle direttive di massima impartitegli dal datore di lavoro o dai superiori in grado nell'ambito di ciascuna area professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.
In ogni caso le disposizioni del datore di lavoro ed i regolamenti dell'impresa non possono ledere l'autonomia intellettuale del "professionista dipendente" in ordine allo specifico incarico professionale affidatogli.
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