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Rif. DV03925
Documento 17/09/1996 BOZZA D.P.C.M.
Fonte PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Tipo Documento BOZZA D.P.C.M.
Numero
Data 17/09/1996
Riferimento Protocollo CNI n. 1247 del 17/09/1996
Note
Allegati
Titolo RIFORMA LAVORI PUBBLICI - DIRETTIVA 92/50/CEE - 'DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DI PONDERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 157'
Testo Art. 1
(Oggetto)

Il presente decreto definisce i parametri per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e ne determina la ponderazione, tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di "servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici", di cui alla categoria 12 della C.P.C. 867.


Art. 2
(Obblighi delle Amministrazioni aggiudicatrici)

1. Per quanto attiene l'oggetto del presente decreto le Amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara:

- l'importo massimo del corrispettivo del servizio, calcolato in base a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

- il tempo di riferimento per lo svolgimento del servizio, valutato in base alla tipologia ed alle caratteristiche del servizio;

- i parametri che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta con i relativi fattori ponderali.

2. Le richieste formulate dalle Amministrazioni aggiudicatrici sono correlate alla natura del servizio oggetto dell'appalto.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicano, nel bando o nella lettera di invito, i documenti richiesti a corredo dell'offerta.

4. I documenti richiesti sono allocati in tre buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, la offerta tecnica e la offerta economica.


Art. 3
(Parametri)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti parametri:

a) merito tecnico, individuato in relazione a uno o più degli elementi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, indicati nel bando o nella lettera di invito, con specifico e motivato riferimento alla natura del servizio richiesto;
b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta;
c) certificazione di qualità;
d) prezzo,
e) tempo;
f) parametro individuato dalle Amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di qualificare particolarmente la richiesta del servizio oggetto dell'appalto.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici, relativamente al parametro di cui alla lettera b) indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specifico servizio, tenendo conto di uno o più degli elementi seguenti: metodo, qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche, valori innovativi, assistenza, manutenibilità, sicurezza e tipo di strumenti da utilizzare.

3. il parametro di cui alla lettera c) è considerato quando esplicitamente richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice.

4. Il parametro di cui alla lettera e) è considerato quando l'Amministrazione aggiudicatrice ha interesse di disporre del servizio prima di quanto fissato nel bando.

5. Il parametro di cui alla lettera f) è facoltativo; può riguardare sia il merito tecnico - parametro di cui alla lettera a) - che le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta di cui alla lettera b).

6. Nel caso di procedura ristretta le Amministrazioni aggiudicatrici non possono valutare nella seconda fase della procedura le stesse qualifiche richieste per la prima fase.


Art. 4
(Ponderazione dei parametri)

1. I fattori ponderali da assegnare ai predetti parametri in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

- parametro a): 5 - 50
- parametro b): 10 - 50
- parametro c): da 0 a 10
- parametro d): 5 - 40
- parametro e): da 0 a 10
- parametro f): da 0 a 20

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme dei parametri è pari a 100.


Art. 5
(Norme procedurali)

1. la commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi, può suddividere i parametri a), b) e f) in sub-parametri; in questo caso ne determina i relativi sub-pesi e ne fissa il limite massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto dl servizio.

2. la commissione giudicatrice, riunita in sede pubblica, verificata l'integrità dei sigilli dei plichi pervenuti, provvede alla loro apertura per accertare la presenza, al loro interno delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica; successivamente apre la busta "documentazione amministrativa", ne verifica il contenuto e redige apposito verbale.

3. La commissione giudicatrice valuta, in seduta riservata, le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei punteggi assegnati.

4. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, in seduta pubblica e solo dopo aver verbalizzato la valutazione delle offerte tecniche.


Art. 6
(Attribuzione dei punteggi)

1. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula:

Ki = Ai Pa - Bi Pb - Ci Pc - Di Pd - Ei Pe - Fi Pf

ove: - Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi,
sono coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuiti al concorrente iesimo.
Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile.
Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;

- Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf,
sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni parametro;

- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo.

2. Ai fini della determinazione del coefficiente Ai e Bi la commissione giudicatrice applica, laddove possibile, il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee-guida di cui all'allegato A.

3. Ai fini della determinazione del coefficiente Ci la commissione giudicatrice assegna il coefficiente uguale a zero in caso di assenza della certificazione e un coefficiente uguale a uno in caso di presenza della certificazione; per un periodo transitorio di 5 anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno.

4. Ai fini della determinazione del coefficiente Di la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata in allegato B punto 1.

5. Ai fini della determinazione del coefficiente Ei la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata in allegato B punto 2.

6. Ai fini della determinazione del coefficiente Fi la commissione giudicatrice utilizza la formula B punto 3, se trattasi di parametro quantitativo, ovvero utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo (metodo del "confronto a coppie").


Art. 7
(Adeguamento delle norme)

1. L'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmette al Ministro dei lavori pubblici, ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Il Ministro dei lavori pubblici adegua il presente decreto sulla base della relazione di cui al comma 1.


Art. 8
(Norma transitoria)

Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

SI OMETTONO GLI ALLEGATI A E B



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