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Rif. DV10764
Documento 08/11/2011 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 08/11/2011
Riferimento PROT. CNI N. 4884
Note
Allegati
Titolo SOSPENSIONE PER EFFETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI – ANNULLAMENTO DELLA MISURA CAUTELARE E REVOCA DELLA SOSPENSIONE – RICHIESTA DELL’ISCRITTO – QUESITO
Testo L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca ha richiesto parere sul caso di un iscritto, che era stato sospeso dall’albo causa l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari; a seguito dell’annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame, l’Ordine ha provveduto a revocare la sospensione “a far data dall’annullamento del Tribunale del riesame”.

A questo punto l’iscritto domanda all’Ordine un provvedimento di “annullamento” e non di sola “revoca” della predetta sospensione disciplinare.

Come noto, in materia disciplinare e di iscrizione all’albo vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine provinciale (art. 5, punto 4), legge 24/06/1923 n.1395; artt. 8 e 43 e ss. RD 23/10/1925 n.2537), mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso le deliberazioni in materia di iscrizione e di carattere disciplinare (ex artt.10 e 48 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi all’Ordine nel compiere valutazioni che la legge rimette all’esclusiva competenza del Consiglio dell’Ordine provinciale.

Qui può essere solo ricordato che il primo comma dell’art.46 RD 23 ottobre 1925 n.2537 – nel periodo finale – dispone che la sospensione dall’albo “ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca”.

Proprio con riferimento alla data da assumere a base per la decorrenza dei provvedimenti di sospensione, qualora venga meno la misura cautelare, si segnalano comunque la richiesta di parere CNI 20/04/1993 e la conseguente risposta del Ministero della Giustizia 12/05/1993, rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale e qui per comodità allegati.

Il Ministero della Giustizia ha ivi affermato che la durata della sospensione dall’albo del professionista “coinciderà con quella del provvedimento restrittivo della libertà emesso nei suoi confronti”.

Confidando di aver fornito, per quanto di competenza, il contributo richiesto e invitando il Ministero Vigilante a pronunciarsi - confermando o integrando la propria risposta dell’anno 1993 - sul quesito inviato dall’Ordine degli Ingegneri di Lucca e su quanto sin qui esposto, si inviano distinti saluti.


ALLEGATI:

1) Richiesta di parere CNI del 20/04/1993 ;
2) Parere Ministero della Giustizia del 12/05/1993.
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