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Viene richiesto se c’è incompatibilità tra le prestazioni di collaudatore statico e di certificatore energetico o se, al contrario, esse possano essere svolte con uno stesso incarico, anche in tempi successivi, alla luce di quanto disposto dalle Regioni Toscana e Lombardia.
Sulla questione è possibile osservare quanto segue.
Viene in rilievo, in primo luogo, l’art.7 della legge 5/11/1971 n.1086 che, come noto, al comma 2, stabilisce che : “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto….che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera”.
Per quanto riguarda la figura del certificatore energetico – a livello nazionale - viene specificamente in rilievo l’Allegato III al decreto legislativo 20 maggio 2008 n.115 che, al punto 2.3, espressamente dispone :
“Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente” (in allegato).
Dal complesso normativo sopra richiamato emerge che il certificatore energetico costituisce “parte terza” rispetto alla realizzazione dell’intervento e quindi estranea alla progettazione e direzione lavori dell’edificio, nonché priva di legami e/o rapporti con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati.
Ne risulta confermata la sua veste necessariamente indipendente e imparziale, che gli preclude la possibilità di intervenire, a qualsiasi titolo, nella procedura di realizzazione dell’edificio, di cui il collaudo statico costituisce parte finale e integrante.
La necessità di assenza di conflitto di interessi è confermato, d’altra parte, dalla normativa regionale lombarda (punto 13.7 della Delibera di Giunta Regionale Lombarda n.8/5018 del 26/06/2007: “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 e degli artt. 9 e 25 L.R. n. 24/2006), che dispone che “il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività : a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente ; b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente ; c) amministrazione dell’edificio ; d) fornitura di energia per l’edificio ; e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio ; f) connesse alla funzione di responsabile della sicurezza. Attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica il Soggetto certificatore contestualmente dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al presente punto 13.7”.
Il certificatore energetico, quindi, non deve essere coinvolto a nessun titolo con altre attività professionali relative al medesimo edificio, e pertanto nemmeno nel collaudo.
In conclusione, è parere del Consiglio Nazionale che la ratio e il carattere onnicomprensivo della normativa sanciscano la totale e reciproca incompatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico per lo stesso edificio o impianto.
In questi termini è il parere richiesto, salvo diverso avviso delle Autorità ministeriali competenti.
ALLEGATI:
1)Allegato III al decreto legislativo n.115/2008 ;
2)Punto 13.7 della delibera di Giunta Regionale Lombarda n.8/5018 del 26/06/2007 (estratto).
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