Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV08997
Documento 09/02/2005 PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 09/02/2005
Riferimento Protocollo CNI n. 18041 del 09/02/2005
Note
Allegati
Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI IN TEMA DI IMPIANTI ELETTRICI
Testo Viene richiesto al Consiglio Nazionale di supportare la posizione del Consiglio dell’Ordine riguardo le competenze professionali in tema di progettazione degli impianti elettrici per i locali di pubblico spettacolo, a seguito di una richiesta di parere della Prefettura di Lecco.
Riguardo in generale le competenze professionali in materia di impianti sulla banca dati Internet del CNI sono presenti numerosi pareri e documenti, che possono essere validamente adoperati per sostenere la competenza esclusiva dell’ingegnere sugli impianti elettrici.
Per agevolare comunque l’attività dell’Ordine provinciale si trasmettono in allegato i pareri CNI 21/12/2001, 11/11/2002 e 14/04/2003, tutti comprensivi di ampi richiami a pronunce favorevoli sul punto dei massimi organi amministrativi e giurisdizionali dello Stato (anch’esse rinvenibili sulla banca dati del CNI).
Ad esempio occorre mettere in risalto la pronuncia dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 57 del 21/12/2000 - non menzionata nel parere dell’Ordine trasmesso - che ha concluso per l’esclusiva competenza degli ingegneri in tema di impianti tecnologici e relative verifiche.
Si raccomanda pertanto di leggere attentamente i pareri CNI allegati, contenenti una ricognizione della relativa disciplina.
Questo per quanto concerne la competenza per gli impianti elettrici in generale.
Riguardo lo specifico aspetto dei locali di pubblico spettacolo, è doveroso dar conto della recente modifica intervenuta con il DPR 6 novembre 2002 n. 293 ("Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del R.D. 6/5/1940 n. 635, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo").
A seguito delle modifiche suddette attualmente il nuovo testo dell’art. 141, secondo comma, R.D. 6/5/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) consente che le verifiche e gli accertamenti per i locali ed impianti di pubblico spettacolo "con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" siano svolte anche dagli iscritti "nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali" (v. allegati).
Entro questi limiti, pertanto, la legislazione vigente consente anche agli architetti di intervenire sui locali di pubblico spettacolo.
Confidando di aver fornito il contributo richiesto, e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario, cordiali saluti.
Allegati: 1) parere CNI 21/12/2001 (dv07484); 2) parere CNI 11/11/2002 (dv08007); 3) parere CNI 14/04/2003 (dv08268); 4) art. 141 R.D. 6/5/1940 n. 635.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it