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Rif. DV08007
Documento 11/11/2002 PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 11/11/2002
Riferimento Protocollo CNI n. 7871 del 11/11/2002
Note
Allegati
Titolo AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTO ANTINCENDIO E COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - BANDO DI GARA - ILLEGITTIMA INCLUSIONE DEGLI ARCHITETTI
Testo E' giunta notizia a questo Consiglio Nazionale che la Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Roma, abbia bandito una gara tramite licitazione privata per l'affidamento dei lavori in oggetto, relativi ad impianti elettrici, permettendo la partecipazione anche degli architetti.

Con la presente, in quanto ente rappresentativo a livello nazionale della categoria degli ingegneri, si chiede alla Amministrazione in indirizzo se quanto riferito corrisponde a verità, nonché si richiede di indicare con cortese sollecitudine in base a quali normative tale inclusione sia stata ammessa, dato che è pacifica la incompetenza degli architetti in materia di impianti elettrici.

A conferma di quanto riferito basta rammentare, da ultimo, come l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con la determinazione 21 dicembre 2000 n. 57, abbia espressamente affermato la "esclusiva competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati" (v. allegati).

Numerosissime (v. parere CNI 21/12/2001 allegato) sono poi le sentenze che stabiliscono la competenza unicamente degli ingegneri in materia di impianti, negando invece la legittimazione degli architetti sul punto.

Così, ad es., secondo il Consiglio di Stato, gli impianti elettrici rientrano nell'ampia dizione di cui all'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - norma sulla competenza degli ingegneri - e non nella competenza degli architetti (Consiglio di Stato, V Sez., n. 416 del 6/4/1998, allegato).

Alle stesse univoche conclusioni giungono i massimi organi tecnici e consultivi dello Stato (v. parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 16/12/1983, parere ISPESL 8/10/1999, nonché - nell'ambito capitolino - parere Avvocatura del Comune di Roma 6/2/2001, tutti allegati).

Per l'analisi del quadro normativo di riferimento si rinvia alla nota CNI 26/03/2001, allegata.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso quanto riferito corrispondesse a verità, con la presente si diffida la Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Roma, dal procedere nell'affidamento in questione ammettendo alla gara professionisti architetti, in violazione delle norme sulle competenze professionali.

Si invita dunque la Croce Rossa di Roma a provvedere con urgenza a rettificare il bando di gara in via di autotutela, escludendo gli architetti o, se questo non fosse più possibile, ad annullare l'intera procedura, riattivandola da capo con la esplicita limitazione delle offerte ai professionisti legittimati per legge (ingegneri).

Nello stesso tempo si fa espressa richiesta di conoscere le motivazioni di quanto avvenuto, nonché di riscontro a quanto qui evidenziato.

E' doveroso avvisare che, in caso di mancata risposta, sarà cura del Consiglio Nazionale attivarsi per l'accertamento di ogni eventuale responsabilità civile e amministrativa.

L'Ordine degli Ingegneri di Roma, che legge per conoscenza, vorrà con urgenza, dato che la procedura di gara è gia in svolgimento, appurare quanto riferito e vigilare sul rispetto delle competenze professionali degli ingegneri, valutando la necessità di intraprendere le opportune iniziative, in caso di accertate violazioni di legge.

In attesa di una cortese e pronta risposta, distinti saluti.

Allegati:
a) Autorità Vigilanza LL.PP. n. 57/2000;
b) Parere CNI 21/12/2001;
c) C.d.S., V Sez., 416/1998 ;
d) Consiglio Superiore LL.PP. 16/12/1983;
e) Parere ISPESL 8/10/1999;
f) Parere Avvocatura di Roma 6/2/2001;
g) Parere CNI 26/3/2001.
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