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E' pervenuta a questo Consiglio Nazionale l'allegata nota, trasmessa dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Oristano a tutti i Comuni e gli Enti della Provincia di Oristano, di rivendicazione della pretesa competenza degli architetti su "tutti gli impianti tecnici connessi ed accessori ad un singolo fabbricato o complesso edilizio, ivi compresi gli impianti elettrici ed idraulici".
A supporto di tale affermazione vengono poi citate una serie di decisioni giurisprudenziali.
In relazione ai contenuti di tale missiva, per una esigenza di verità e chiarezza, è doveroso esplicitare quanto segue.
In primo luogo non è affatto vero quanto apoditticamente sostenuto dall'Ordine degli Architetti di Oristano, ovvero che gli architetti godano di competenza concorrente con gli ingegneri in tema di impianti tecnici connessi (oltre che a un singolo fabbricato) a un complesso edilizio.
In secondo luogo - come si dimostrerà - la maggior parte delle sentenze citate dagli architetti a sostegno della propria tesi affermano l'esatto opposto.
Innanzitutto, quindi, va precisato che il quadro normativo generale, come chiarito da autorevoli pronunce dei massimi organi amministrativi e tecnici dello Stato (v. allegati) è nel senso di escludere gli architetti dalle prestazioni in tema di impianti tecnologici, idraulici e opere idrauliche.
Secondo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 16.12.1983, da un lato, infatti, :"esulano dal campo professionale dell'architetto le opere igieniche: acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione".
Dall'altro, la determinazione 21 dicembre 2000 n. 57 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, chiamata a pronunciarsi sulla competenza in tema di strutture complesse e impianti tecnologici, ha decisamente escluso che tali prestazioni rientrino nell'attività consentita agli architetti.
L'Autorità afferma sul punto la "esclusiva competenza degli ingegneri in materia", a meno che non si tratti di opere strettamente connesse con singoli fabbricati.
Riguardo, invece, le sentenze citate nella nota, oltre al richiamo alla circolare CNI n. 157/XVI Sess. del 15.11.2001, che si allega, va fatto rilevare che in realtà ben 5 delle decisioni giurisprudenziali richiamate sono a favore degli ingegneri, statuendo il contrario, quindi, di quanto affermato dall'Ordine degli Architetti di Oristano.
Nel merito, infatti, Tar Campania, Napoli, n. 2571 del 1998, ad esempio, afferma che dalla competenza degli architetti "esulano quelle opere di ingegneria idraulica di carattere più marcatamente tecnico - scientifico, che sono riservate alla professione di ingegnere".
Secondo Tar Molise, n. 147 del 1990, poi, non rientrano tra le competenze dell'architetto "anche opere idrauliche, quali acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, poste a servizio dell'abitato in genere e riservate dalla legge all'ingegnere".
Per Tar Lazio n. 1477 del 1990 (sempre citata nella nota degli architetti) gli impianti di pubblica illuminazione "formano oggetto della esclusiva competenza professionale degli ingegneri e quindi non anche degli architetti".
Ciò vale anche per Tar Lazio 14.2.1995 n. 360 e Tar Marche n. 480 del 26.7.1990, che, comunque, vengono trasmesse in allegato con le precedenti, in modo che ognuno possa verificare la verità di quanto qui affermato.
Ne deriva la chiara infondatezza delle rivendicazioni arditamente poste in essere dagli Architetti di Oristano, in quanto la cornice che ne risulta, allora, è che la giurisprudenza è ferma nel negare la competenza degli architetti in tema di impianti tecnologici, elettrici e di depurazione che non siano a diretto servizio di un singolo fabbricato.
L'Ordine degli Ingegneri di Oristano è invitato a trasmettere la presente nota a tutti gli Enti e Comuni della Provincia di Oristano, in replica alle errate affermazioni degli Architetti, ferma restando la riserva di intervenire nelle sedi dovute, qualora si verifichino ulteriori casi di tentativi di appropriarsi indebitamente delle competenze riservate dalla legge agli Ingegneri.
Allegati:
1) circolare CNI n. 157 del 15.11.2001 (DV07363)
2) determinazione Aut. Vig. LL.PP. n. 57/2000 (DV06816)
3) Tar Lazio n. 1477 del 1990 (SZ06627)
4) Tar Lazio n. 360 del 1995 (SZ02209)
5) Tar Marche n. 480 del 1990 (SZ00248)
6) Tar Molise n. 147 del 1990 (SZ00251)
7) Tar Campania n. 2751 del 1998 (SZ05764)
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